+Articolo 422 Deflussi su altre passività
---+Articolo 422 1.
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---+Articolo 422 3.
---+Articolo 422 4.
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---+Articolo 422 7.
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---+Articolo 422 9.
---+Articolo 422 10.
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Articolo 422 Deflussi su altre passività
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 422 1.
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Gli enti moltiplicano per lo 0 % le passività risultanti dalle loro spese di funzionamento.
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Articolo 422 2.
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Gli enti moltiplicano le passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punto 3, per:
a)
0 %, fino a concorrenza del valore delle attività liquide conformemente all'articolo 418 se garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416;
b)
100 % per la parte eccedente il valore delle attività liquide conformemente all'articolo 418 se garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416;
c)
100 %, se sono garantite da attività che non sarebbero ammissibili come attività liquide conformemente all'articolo 416, fatta eccezione per le operazioni previste al presente paragrafo, lettere d) ed e);
d)
25 %, se sono garantite da attività che non sarebbero ammissibili come attività liquide conformemente all'articolo 416 e se il prestatore è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo. Gli organismi del settore pubblico che ricevono tale trattamento sono limitati a quelli aventi una ponderazione del rischio inferiore o uguale al 20 %, conformemente al capo 2, parte 3, titolo II;
e)
0 % se il prestatore è una banca centrale.
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Articolo 422 3.
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Gli enti moltiplicano le passività risultanti da depositi che devono essere mantenuti:
a)
dal depositante al fine di ottenere dall'ente servizi di compensazione, di custodia o di gestione della liquidità o altri servizi analoghi;
b)
nel quadro della ripartizione dei compiti all'interno di un sistema di tutela istituzionale conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7, o come deposito minimo legale o statutario da un altro soggetto partecipante allo stesso sistema di tutela istituzionale
c)
dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata diversa da quella indicata alla lettera a);
d)
dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali e laddove l'ente creditizio appartiene ad una rete (network) ai sensi delle disposizioni legali o statutarie;
per il 5 % nel caso di cui alla lettera a), nella misura in cui esse siano coperte da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo, e per il 25 % negli altri casi.
I depositi degli enti creditizi in essere presso enti creditizi centrali che sono considerati attività liquide conformemente all'articolo 416, paragrafo 1, lettera f), sono moltiplicati per un tasso di deflusso de 100 %.
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Articolo 422 4.
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I servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità o altri servizi analoghi, di cui al paragrafo 3, lettere a) e d), riguardano tali servizi solo nella misura in cui questi siano prestati nel contesto di una relazione consolidata dalla quale il depositante è sostanzialmente dipendente. Tali servizi non consistono semplicemente in servizi di banca corrispondente o in servizi di prime brokerage e gli enti dispongono di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte temporale di 30 giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo. In attesa di una definizione uniforme della «relazione operativa consolidata» di cui al paragrafo 3, lettera c), gli enti stabiliscono essi stessi i criteri per la qualifica di «relazione operativa consolidata» in merito alla quale dispongono di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte temporale di 30 giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo, e segnalano tali criteri alle autorità competenti. In attesa di una definizione uniforme, le autorità competenti possono fornire orientamenti generali che gli enti dovranno seguire per individuare depositi mantenuti dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata.
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Articolo 422 5.
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Gli enti moltiplicano per il 40 % le passività risultanti dai depositi dei clienti, che non sono clienti finanziari nella misura in cui non sono disciplinati dai paragrafi 3 e 4, e moltiplicano per il 20 % l'importo di tali passività coperte da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.
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Articolo 422 6.
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Gli enti tengono conto dei deflussi e degli afflussi attesi nel corso dell'orizzonte di trenta giorni dai contratti elencati nell'allegato II su base netta per tutte le controparti e li moltiplicano per il 100 % nel caso di un deflusso netto. Per base netta si intende anche al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416.
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Articolo 422 7.
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Gli enti segnalano separatamente altre passività che non rientrano nell'ambito di applicazione dei paragrafi da 1 a 5.
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Articolo 422 8.
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Le autorità competenti possono concedere caso per caso l'autorizzazione ad applicare una percentuale di deflusso inferiore alle passività di cui al paragrafo 7 purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
la controparte è:
▼M9
i)
un’impresa madre o un ente filiazione dell’ente oppure un’impresa di investimento madre o filiazione dell’ente, ovvero un’altra filiazione della stessa impresa madre o della stessa impresa di investimento madre;
▼M8
ii)
collegata all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;
iii)
un ente rientrante nello stesso sistema di tutela istituzionale che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7; o
iv)
l'ente centrale o un membro di una rete conforme all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d);
b)
vi sono motivi per prevedere un deflusso minore nei successivi 30 giorni anche in uno scenario combinato idiosincratico e di stress generalizzato del mercato;
c)
un corrispondente afflusso simmetrico o più prudente è applicato dalla controparte in deroga all'articolo 425;
d)
l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.
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Articolo 422 9.
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Ove sia applicato l'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 8, lettera d). In tal caso è necessario soddisfare altri criteri obiettivi come stabilito nell'atto delegato di cui all'articolo 460. Se l'applicazione di tale minore deflusso è autorizzata, le autorità competenti informano l'ABE in merito ai risultati del processo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b). Il rispetto delle condizioni per applicare tale minore deflusso è periodicamente riesaminato dalle autorità competenti.
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Articolo 422 10.
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L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente gli altri criteri obiettivi di cui al paragrafo 9. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo commaconformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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