+Articolo 424 6.

Articolo 424 6.

In deroga al paragrafo 5, gli enti istituiti e finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro possono applicare i trattamenti di cui ai paragrafi 2 e 3 anche alle linee di credito e di liquidità fornite agli enti al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati che rientrano nelle classi di esposizioni di cui a tali paragrafi. In deroga all'articolo 425, paragrafo 2, lettera g), qualora tali prestiti agevolati siano concessi per il tramite di un altro ente che agisce come intermediario (prestiti pass through) un afflusso e deflusso simmetrico può essere applicato dagli enti. Detti prestiti agevolati sono destinati unicamente a persone che non siano clienti finanziari, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro, per promuovere obiettivi di politica pubblica dell'Unione e/o dell'amministrazione centrale o regionale dello Stato membro. È possibile effettuare prelievi da dette linee solo a seguito di domanda di prestito agevolato ragionevolmente prevedibile e fino a concorrenza dell'importo richiesto con tale domanda connessa a una successiva segnalazione sull'uso dei fondi erogati.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito