+Articolo 424 Deflussi da linee di credito e di liquidità
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Articolo 424 Deflussi da linee di credito e di liquidità

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 424 1.
Gli enti segnalano i deflussi dalle linee di credito irrevocabili e dalle linee di liquidità irrevocabili, che sono determinati in percentuale dell'importo massimo che può essere tirato nei trenta giorni successivi. L'importo massimo che può essere tirato può essere determinato al netto di qualsiasi requisito di liquidità che sarebbe ordinato ai sensi dell'articolo 420, paragrafo 2, per gli elementi fuori bilancio del finanziamento al commercio e, conformemente all'articolo 418, al netto del valore della garanzia reale che deve essere fornita se l'ente può riutilizzare la garanzia e se la garanzia è detenuta sotto forma di attività liquide conformemente all'articolo 416. La garanzia reale da fornire non è costituita da attività emesse dalla controparte della linea o da uno dei suoi soggetti affiliati. Se l'ente dispone delle informazioni necessarie, l'importo massimo che può essere tirato dalle linee di credito o di liquidità è determinato come l'importo massimo che potrebbe essere tirato date le obbligazioni della controparte o dato il predefinito calendario contrattuale di utilizzi del credito che scadono nei successivi trenta giorni.
Articolo 424 2.
L'importo massimo che può essere tirato da linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate nei trenta giorni successivi è moltiplicato per 5 % se esse rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito.
Articolo 424 3.

L'importo massimo che può essere tirato da linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate entro i trenta giorni successivi è moltiplicato per 10 %, se soddisfano le seguenti condizioni:

a) 

non rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito;

b) 

sono state concesse a clienti che non sono clienti finanziari;

c) 

non sono state concesse per sostituire il finanziamento del cliente in situazioni in cui non è in grado di coprire il proprio fabbisogno di finanziamento (funding) sui mercati finanziari.

Articolo 424 4.
L'importo non revocabile di una linea di liquidità, fornito a una SSPE per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari, è moltiplicato per 10 % a condizione che l'importo non revocabile superi l'importo delle attività attualmente acquistate da clienti e che l'importo massimo che può essere utilizzato sia limitato a livello contrattuale all'importo delle attività attualmente acquistate.
Articolo 424 5.

Gli enti segnalano l'importo massimo che può essere tirato da altre linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate entro i trenta giorni successivi. Ciò si applica, in particolare, a quanto segue:

a) 

linee di liquidità che l'ente ha concesso a SSPE diverse da quelle di cui al paragrafo 3, lettera b);

b) 

accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una SSPE;

c) 

linee accordate a enti creditizi;

d) 

linee accordate a enti finanziari e a imprese di investimento.

Articolo 424 6.
In deroga al paragrafo 5, gli enti istituiti e finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro possono applicare i trattamenti di cui ai paragrafi 2 e 3 anche alle linee di credito e di liquidità fornite agli enti al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati che rientrano nelle classi di esposizioni di cui a tali paragrafi. In deroga all'articolo 425, paragrafo 2, lettera g), qualora tali prestiti agevolati siano concessi per il tramite di un altro ente che agisce come intermediario (prestiti pass through) un afflusso e deflusso simmetrico può essere applicato dagli enti. Detti prestiti agevolati sono destinati unicamente a persone che non siano clienti finanziari, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro, per promuovere obiettivi di politica pubblica dell'Unione e/o dell'amministrazione centrale o regionale dello Stato membro. È possibile effettuare prelievi da dette linee solo a seguito di domanda di prestito agevolato ragionevolmente prevedibile e fino a concorrenza dell'importo richiesto con tale domanda connessa a una successiva segnalazione sull'uso dei fondi erogati.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito