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+Articolo 428 novotricies 4. |
Articolo 428 novotricies 4.Gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 % al valore assoluto della differenza, se negativa, tra la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo positivo e la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo negativo calcolato a norma dell'articolo 428 quinquies. Al calcolo di cui al primo comma si applicano le regole seguenti:
a)
il margine di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come margine di variazione sono considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato e ove gli enti abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;
b)
tutti i margini di variazione costituiti dall'ente presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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