+Articolo 428 novotricies 4.

Articolo 428 novotricies 4.

Gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 % al valore assoluto della differenza, se negativa, tra la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo positivo e la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo negativo calcolato a norma dell'articolo 428 quinquies.

Al calcolo di cui al primo comma si applicano le regole seguenti:

a) 

il margine di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come margine di variazione sono considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato e ove gli enti abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;

b) 

tutti i margini di variazione costituiti dall'ente presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito