+Articolo 428 quaterquadragies 8.
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Articolo 428 quaterquadragies 8.
Al fine di evitare doppi conteggi, gli enti escludono le attività associate a garanzie riconosciute come margine di variazione fornito a norma dell'articolo 428 duodecies, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, o come margine iniziale fornito ovvero come contributo al fondo di garanzia di una CCP a norma dell'articolo 428 quatertricies, lettere a) e b), da altre parti del calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto a norma del presente capo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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