+Articolo 429 8.

Articolo 429 8.

In deroga al paragrafo 7, lettera b), gli enti possono ridurre il valore dell'esposizione di un prestito di prefinanziamento o di un prestito intermedio deducendo il saldo positivo del conto di risparmio del debitore al quale è stato concesso il prestito e includere solo l'importo risultante nella misura dell'esposizione complessiva, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

la concessione del prestito è subordinata all'apertura del conto di risparmio presso l'ente che concede il prestito e sia il prestito che il conto di risparmio sono disciplinati dalla medesima legislazione settoriale;

b) 

il debitore non può prelevare il saldo sul conto di risparmio, in parte o del tutto, per l'intera durata del prestito;

c) 

l'ente può utilizzare il saldo sul conto di risparmio in maniera incondizionata e irrevocabile per saldare eventuali crediti derivanti dal contratto di prestito nei casi disciplinati dalla legislazione settoriale di cui alla lettera a), anche in caso di mancato pagamento da parte del debitore o insolvenza di quest'ultimo.

Per «prestito di prefinanziamento» o «prestito intermedio» si intende un prestito concesso al debitore per un periodo limitato al fine di sopperire alle carenze di finanziamento del debitore fintantoché non sarà concesso il prestito finale, conformemente ai criteri stabiliti nella legislazione settoriale che disciplina tali operazioni.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito