+Articolo 429 Calcolo del coefficiente di leva finanziaria
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---+Articolo 429 7.
---+Articolo 429 8.
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Articolo 429 Calcolo del coefficiente di leva finanziaria
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 429 1.
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Gli enti calcolano il loro coefficiente di leva finanziaria conformemente alla metodologia di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
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Articolo 429 2.
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Il coefficiente di leva finanziaria è calcolato come la misura del capitale dell'ente divisa per la misura dell'esposizione complessiva dell'ente ed è espresso in percentuale. Gli enti calcolano il coefficiente di leva finanziaria alla data di riferimento per le segnalazioni.
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Articolo 429 3.
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Ai fini del paragrafo 2, la misura del capitale è il capitale di classe 1.
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Articolo 429 4.
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Ai fini del paragrafo 2, la misura dell'esposizione complessiva è la somma dei valori dell'esposizione dei seguenti elementi:
a)
attività, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti e le posizioni di cui all'articolo 429 sexies, applicando le modalità di calcolo dell'articolo 429 ter, paragrafo 1;
b)
contratti derivati elencati all'allegato II e derivati su crediti, inclusi i contratti e derivati su crediti che sono elementi fuori bilancio, applicando le modalità di calcolo degli articoli 429 quater e 429 quinquies;
c)
maggiorazioni per il rischio di controparte delle operazioni di finanziamento tramite titoli, incluse quelle fuori bilancio, calcolate a norma dell'articolo 429 sexies;
d)
elementi fuori bilancio, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti, le operazioni di finanziamento tramite titoli e le posizioni di cui agli articoli 429 quinquies e 429 octies, applicando le modalità di calcolo dell'articolo 429 septies;
e)
acquisti o vendite standardizzati in attesa di regolamento, applicando le modalità di calcolo dell'articolo 429 octies.
Gli enti trattano le operazioni con regolamento a lungo termine conformemente al primo comma, lettere da a) a d), a seconda dei casi. Gli enti possono ridurre i valori delle esposizioni di cui al primo comma, lettere a) e d), dell'importo corrispondente delle rettifiche di valore su crediti generiche degli elementi in bilancio e fuori bilancio, rispettivamente, fatta salva una soglia minima pari a 0 quando le rettifiche di valore su crediti hanno ridotto il capitale di classe 1.
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Articolo 429 5.
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In deroga al paragrafo 4, lettera d), si applicano le disposizioni seguenti:
▼C9
a)
un elemento fuori bilancio a norma del paragrafo 4, lettera d), che è trattato come un derivato a norma della disciplina contabile applicabile è soggetto al trattamento di cui alla lettera b) di tale paragrafo;
▼M8
b)
ove un cliente di un ente che agisce come partecipante diretto concluda direttamente un'operazione in derivati con una CCP e l'ente garantisca la performance delle esposizioni da negoziazione del suo cliente verso la CCP derivanti da tale operazione, l'ente calcola la propria esposizione risultante dalla garanzia a norma del paragrafo 4, lettera b), come se tale ente avesse concluso direttamente l'operazione con il cliente, anche per quanto riguarda il ricevimento o la fornitura del margine di variazione in contante.
Il trattamento di cui al primo comma, lettera b), si applica anche a un ente che agisce come cliente di livello superiore che garantisce la performance delle esposizioni da negoziazione del suo cliente. Ai fini del primo comma, lettera b), e del secondo comma del presente paragrafo, gli enti possono considerare cliente un soggetto affiliato solo ove tale soggetto sia al di fuori dell’ambito del consolidamento regolamentare al livello al quale è applicato il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettera e).
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Articolo 429 6.
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Ai fini del paragrafo 4, lettera e), del presente articolo e dell’articolo 429 octies, per «acquisto o vendita standardizzati» si intende l’acquisto o la vendita di un’attività finanziaria secondo un contratto i cui termini richiedono la consegna dell’attività finanziaria entro il periodo stabilito generalmente dalla legge o da convenzioni del mercato interessato.
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Articolo 429 7.
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Salvo espresse disposizioni contrarie nella presente parte, gli enti calcolano la misura dell'esposizione complessiva conformemente ai seguenti principi:
a)
le garanzie reali finanziarie o su beni materiali, le garanzie personali o gli strumenti di attenuazione del rischio di credito acquistati non sono utilizzati per ridurre la misura dell'esposizione complessiva;
b)
non è permessa la compensazione di attività con passività.
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Articolo 429 8.
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In deroga al paragrafo 7, lettera b), gli enti possono ridurre il valore dell'esposizione di un prestito di prefinanziamento o di un prestito intermedio deducendo il saldo positivo del conto di risparmio del debitore al quale è stato concesso il prestito e includere solo l'importo risultante nella misura dell'esposizione complessiva, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
la concessione del prestito è subordinata all'apertura del conto di risparmio presso l'ente che concede il prestito e sia il prestito che il conto di risparmio sono disciplinati dalla medesima legislazione settoriale;
b)
il debitore non può prelevare il saldo sul conto di risparmio, in parte o del tutto, per l'intera durata del prestito;
c)
l'ente può utilizzare il saldo sul conto di risparmio in maniera incondizionata e irrevocabile per saldare eventuali crediti derivanti dal contratto di prestito nei casi disciplinati dalla legislazione settoriale di cui alla lettera a), anche in caso di mancato pagamento da parte del debitore o insolvenza di quest'ultimo.
Per «prestito di prefinanziamento» o «prestito intermedio» si intende un prestito concesso al debitore per un periodo limitato al fine di sopperire alle carenze di finanziamento del debitore fintantoché non sarà concesso il prestito finale, conformemente ai criteri stabiliti nella legislazione settoriale che disciplina tali operazioni.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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