+Articolo 429 bis 1.

Articolo 429 bis 1.

In deroga all'articolo 429, paragrafo 4, un ente può escludere dalla misura della sua esposizione qualsivoglia esposizione seguente:

a) 

gli importi dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d);

b) 

le attività dedotte nel calcolo della misura del capitale di cui all'articolo 429, paragrafo 3;

c) 

le esposizioni alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 113, paragrafo 6 o 7;

▼M17

c bis) 

ove l’ente sia membro di una rete (network) di cui all’articolo 113, paragrafo 7, le esposizioni cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente all’articolo 114 e derivanti da attività equivalenti a depositi nella stessa valuta di altri membri della rete risultanti da un deposito minimo legale o statutario conformemente all’articolo 422, paragrafo 3, lettera b); in tal caso le esposizioni di altri membri di tale rete che costituiscono un deposito minimo legale o statutario non sono soggette alla lettera c) del presente paragrafo;

▼C9

d) 

ove l'ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, le esposizioni derivanti da attività che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico in relazione a investimenti del settore pubblico, e prestiti agevolati;

▼M17

d bis) 

le esposizioni dell’ente verso i suoi azionisti, a condizione che tali esposizioni siano garantite a un livello pari almeno al 125 % dalle attività di cui all’articolo 129, paragrafo 1, lettere d) ed e), e che tali attività siano contabilizzate nel requisito del coefficiente di leva finanziaria degli azionisti, se l’ente non è un ente creditizio pubblico di sviluppo ma soddisfa le condizioni seguenti:

i) 

i suoi azionisti sono enti creditizi e non esercitano alcun controllo sull’ente;

ii) 

è conforme al paragrafo 2, lettere a), b), c) ed e), del presente articolo;

iii) 

le sue esposizioni sono situate nello stesso Stato membro;

iv) 

è soggetto ad una qualche forma di vigilanza da parte dell’amministrazione centrale di uno Stato membro su base continuativa;

v) 

il suo modello aziendale è limitato alla trasmissione dell’importo corrispondente ai proventi raccolti mediante l’emissione di obbligazioni garantite ai propri azionisti, sotto forma di strumenti di debito;

▼M8

e) 

ove l'ente non sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, le parti delle esposizioni derivanti dal trasferimento (passing-through) di prestiti agevolati ad altri enti creditizi;

f) 

le parti garantite delle esposizioni derivanti da crediti all'esportazione che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

i) 

la garanzia è fornita da un fornitore ammissibile di protezione del credito di tipo personale ai sensi degli articoli 201 e 202, comprese agenzie per il credito all'esportazione o amministrazioni centrali;

ii) 

alla parte garantita dell'esposizione si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 114, paragrafo 2 o 4, o dell'articolo 116, paragrafo 4;

g) 

ove l'ente sia un partecipante diretto di una QCCP, le esposizioni da negoziazione di tale ente, purché esse siano compensate mediante tale QCCP e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c);

h) 

ove l'ente sia un cliente di livello superiore all'interno di una struttura di clientela multilivello, le esposizioni da negoziazione verso il partecipante diretto o un soggetto che funge da cliente di livello superiore per tale ente, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 305, paragrafo 2, e purché l'ente non sia obbligato a rimborsare al suo cliente le perdite subite in caso di default del partecipante diretto o della QCCP;

i) 

le attività fiduciarie che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

i) 

sono iscritte nel bilancio dell'ente in base ai principi contabili generalmente accettati a livello nazionale, a norma dell'articolo 10 della direttiva 86/635/CEE;

ii) 

soddisfano i criteri in materia di non iscrizione contabile stabiliti nell'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9, applicato a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;

iii) 

soddisfano i criteri in materia di non consolidamento stabiliti nell'IFRS 10, applicato a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, ove del caso;

j) 

le esposizioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

i) 

sono esposizioni verso un organismo del settore pubblico;

ii) 

sono trattate conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;

iii) 

derivano da depositi che l'ente è tenuto per legge a trasferire all'organismo del settore pubblico di cui al punto i) a fini di finanziamento di investimenti d'interesse generale;

k) 

le garanzie reali in eccesso depositate presso agenti triparty che non sono state date in prestito;

l) 

ove l'ente, in base alla disciplina contabile applicabile, contabilizzi il margine di variazione pagato in contante alla controparte come credito, tale credito, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 429 quater, paragrafo 3, lettere da a) a e);

m) 

le esposizioni cartolarizzate da cartolarizzazioni tradizionali che soddisfano le condizioni per un trasferimento significativo del rischio di cui all'articolo 244, paragrafo 2;

n) 

▼M11

le seguenti esposizioni verso la banca centrale dell’ente soggette alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 6:

▼M8

i) 

monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale;

ii) 

attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale;

o) 

ove l'ente sia autorizzato conformemente all'articolo 16 e all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, le esposizioni dell'ente dovute ai servizi accessori di tipo bancario elencati alla sezione C, lettera a), dell'allegato di detto regolamento che sono direttamente connessi ai servizi di base o accessori elencati nelle sezioni A e B di detto allegato;

p) 

ove l'ente sia designato conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014, le esposizioni dell'ente dovute ai servizi accessori di tipo bancario elencati alla sezione C, lettera a), dell'allegato di detto regolamento che sono direttamente connessi ai servizi di base o accessori di un depositario centrale di titoli, autorizzato a norma dell'articolo 16 di detto regolamento, elencati nelle sezioni A e B di detto allegato;

▼M15

q) 

le esposizioni soggette al trattamento di cui all’articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.

▼M8

Ai fini della lettera m) del primo comma, gli enti includono le esposizioni mantenute nella misura dell'esposizione complessiva.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito