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+Articolo 430 8. |
Articolo 430 8.L'ABE valuta i costi e i benefici degli obblighi di segnalazione stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ( 36 ) conformemente al presente paragrafo e riferisce le sue conclusioni alla Commissione entro il 28 giugno 2020. La valutazione è condotta in particolare nei confronti degli enti piccoli e non complessi. A tal fine, essa:
a)
classifica gli enti in categorie in funzione delle loro dimensioni e complessità, nonché della natura e del livello di rischio delle loro attività;
b)
misura i costi sostenuti da ciascuna categoria di enti durante il periodo di riferimento per soddisfare gli obblighi di segnalazione previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, tenendo conto dei seguenti principi:
i)
i costi di segnalazione sono misurati come il rapporto tra i costi di segnalazione e i costi totali dell'ente durante il periodo di riferimento;
ii)
i costi di segnalazione comprendono tutte le spese connesse all'attuazione e al funzionamento su base continuativa dei sistemi di segnalazione, incluse le spese per il personale, i sistemi IT, i servizi giuridici, di contabilità, di revisione dei conti e di consulenza;
iii)
il periodo di riferimento è rappresentato da ciascun esercizio annuale durante il quale gli enti hanno sostenuto costi di segnalazione per prepararsi all'applicazione degli obblighi di segnalazione stabiliti nell'atto di esecuzione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per gestire i sistemi di segnalazione su base continuativa;
c)
valuta se i costi di segnalazione sostenuti da ciascuna categoria di enti sono stati proporzionati ai benefici apportati dagli obblighi di segnalazione ai fini della vigilanza prudenziale;
d)
valuta gli effetti di un'eventuale riduzione degli obblighi di segnalazione sui costi e sull'efficacia della vigilanza; e
e)
formula raccomandazioni sulle modalità per ridurre gli obblighi di segnalazione almeno per gli enti piccoli e non complessi, e a tal fine l'ABE mira a ottenere una riduzione attesa pari ad almeno il 10 %, ma idealmente fino al 20 %, dei costi medi. In particolare, l'ABE valuta se:
i)
sia possibile rinunciare a imporre gli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera g), per gli enti piccoli e non complessi, ove il gravame sia risultato inferiore a una certa soglia;
ii)
sia possibile ridurre la frequenza di segnalazione richiesta in conformità del paragrafo 1, lettere a), c) e g), per gli enti piccoli e non complessi. L'ABE correda tale relazione dei progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 7. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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