+Articolo 430 bis 2.
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Articolo 430 bis 2.
I dati di cui al paragrafo 1 sono segnalati all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ente in questione. Qualora un ente abbia una succursale in un altro Stato membro, i dati relativi a tale succursale sono segnalati anche alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. I dati sono segnalati separatamente per ciascun mercato immobiliare all'interno dell'Unione cui l'ente in questione è esposto.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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