+Articolo 430 bis 3.
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Articolo 430 bis 3.
Le autorità competenti pubblicano annualmente su base aggregata i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), unitamente ai dati storici, se disponibili, per ciascun mercato immobiliare nazionale per il quale tali dati sono stati raccolti. Un’autorità competente, su richiesta di un’altra autorità competente in uno Stato membro o dell’ABE, fornisce a tale autorità competente o all’ABE informazioni più dettagliate sulla condizione dei mercati immobiliari residenziali o non residenziali nel suo Stato membro.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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