+Articolo 431 3.

Articolo 431 3.

L'organo di amministrazione o l'alta dirigenza adotta una politica formale per conformarsi ai requisiti in materia di informativa stabiliti nella presente parte e predispone e mantiene processi, sistemi e controlli interni atti a verificare che l'informativa dell'ente sia adeguata e conforme ai requisiti stabiliti nella presente parte. Almeno un membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza attesta per iscritto che l'ente in questione ha effettuato l'informativa richiesta ai sensi della presente parte conformemente alla politica formale e ai processi, sistemi e controlli interni. L'attestazione scritta e gli elementi fondamentali della politica formale dell'ente per conformarsi ai requisiti in materia di informativa sono inclusi nell'informativa dell'ente.

Le informazioni da pubblicare conformemente alla presente parte sono soggette allo stesso livello di verifica interna applicabile alla relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria dell'ente.

Gli enti si dotano inoltre di politiche per verificare che la loro informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il loro profilo di rischio. Ove constatino che l'informativa richiesta ai sensi della presente parte non trasmette esaurientemente ai partecipanti al mercato il profilo di rischio, gli enti pubblicano informazioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie ai sensi della presente parte. Ciononostante, essi sono tenuti a comunicare solo informazioni rilevanti, non esclusive o non riservate ai sensi dell'articolo 432.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito