+Articolo 431 Politiche e obblighi di informativa
---+Articolo 431 1.
---+Articolo 431 2.
---+Articolo 431 3.
---+Articolo 431 4.
---+Articolo 431 5.
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Articolo 431 Politiche e obblighi di informativa
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 431 1.
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Gli enti pubblicano le informazioni di cui ai titoli II e III a norma delle disposizioni del presente titolo, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 432.
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Articolo 431 2.
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Gli enti a cui è stata concessa l'autorizzazione dalle autorità competenti a norma della parte tre per gli strumenti e le metodologie di cui al titolo III della presente parte pubblicano le informazioni ivi indicate.
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Articolo 431 3.
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L'organo di amministrazione o l'alta dirigenza adotta una politica formale per conformarsi ai requisiti in materia di informativa stabiliti nella presente parte e predispone e mantiene processi, sistemi e controlli interni atti a verificare che l'informativa dell'ente sia adeguata e conforme ai requisiti stabiliti nella presente parte. Almeno un membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza attesta per iscritto che l'ente in questione ha effettuato l'informativa richiesta ai sensi della presente parte conformemente alla politica formale e ai processi, sistemi e controlli interni. L'attestazione scritta e gli elementi fondamentali della politica formale dell'ente per conformarsi ai requisiti in materia di informativa sono inclusi nell'informativa dell'ente. Le informazioni da pubblicare conformemente alla presente parte sono soggette allo stesso livello di verifica interna applicabile alla relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria dell'ente. Gli enti si dotano inoltre di politiche per verificare che la loro informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il loro profilo di rischio. Ove constatino che l'informativa richiesta ai sensi della presente parte non trasmette esaurientemente ai partecipanti al mercato il profilo di rischio, gli enti pubblicano informazioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie ai sensi della presente parte. Ciononostante, essi sono tenuti a comunicare solo informazioni rilevanti, non esclusive o non riservate ai sensi dell'articolo 432.
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Articolo 431 4.
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Tutte le informazioni quantitative sono accompagnate da una descrizione qualitativa e da ogni altra informazione complementare eventualmente necessaria per permettere agli utilizzatori di tali informazioni di comprendere le informazioni quantitative, che evidenzi in particolare le eventuali variazioni significative delle informazioni contenute nell'informativa rispetto alle informative precedenti.
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Articolo 431 5.
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Gli enti, se richiesto, illustrano le loro decisioni di rating alle PMI e ad altre società che chiedano prestiti, fornendo, su richiesta, una spiegazione scritta. I costi amministrativi di tale spiegazione sono proporzionati all'entità del prestito.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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