+Articolo 460 3.
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Articolo 460 3.
Alla Commissione è conferito il potere di modificare il presente regolamento adottando atti delegati conformemente all'articolo 462 che modifica l'elenco di prodotti o servizi di cui all'articolo 428 septies, paragrafo 2, se ritiene che le attività e le passività direttamente connesse ad altri prodotti o servizi soddisfino le condizioni di cui all'articolo 428 septies, paragrafo 1. La Commissione adotta l'atto delegato di cui al primo comma entro il 28 giugno 2024.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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