+Articolo 460 3.

Articolo 460 3.

Alla Commissione è conferito il potere di modificare il presente regolamento adottando atti delegati conformemente all'articolo 462 che modifica l'elenco di prodotti o servizi di cui all'articolo 428 septies, paragrafo 2, se ritiene che le attività e le passività direttamente connesse ad altri prodotti o servizi soddisfino le condizioni di cui all'articolo 428 septies, paragrafo 1.

La Commissione adotta l'atto delegato di cui al primo comma entro il 28 giugno 2024.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito