+Articolo 460 Liquidità
---+Articolo 460 1.
---+Articolo 460 2.
---+Articolo 460 3.
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Articolo 460 Liquidità
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 460 1.
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Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando atti delegati a norma dell'articolo 462 per precisare in dettaglio il requisito generale di cui all'articolo 412, paragrafo 1. Gli atti delegati adottati conformemente al presente paragrafo si fondano sugli elementi da segnalare conformemente alla parte sei, titolo II, e all'allegato III, e precisano in quali circostanze le autorità competenti devono imporre agli enti livelli specifici di afflussi e deflussi al fine di riflettere i rischi specifici ai quali essi sono esposti e rispetta le soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In particolare, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando atti delegati che precisino i requisiti dettagliati in materia di liquidità ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, degli articoli da 411 a 416, 419, 422, 425, 428 bis, 428 septies, 428 octies, degli articoli da 428 undecies, a 428 quindecies, degli articoli 428 septdecies, 428 novodecies, 428 vicies, 428 quatervicies, 428 duotricies, 428 quatertricies, 428 quintricies, 428 octotricies e 451 bis.
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Articolo 460 2.
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Il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412 è introdotto conformemente al seguente approccio graduale:
a)
il 60 % del requisito in materia di copertura della liquidità nel 2015;
b)
il 70 % a partire dal 1o gennaio 2016;
c)
l'80 % a partire dal 1o gennaio 2017;
d)
il 100 % a partire dal 1o gennaio 2018;
A tal fine la Commissione tiene conto delle relazioni di cui all'articolo 509, paragrafi 1, 2 e 3, e delle norme internazionali elaborate da forum internazionali nonché delle specificità dell'Unione. La Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 1 entro il 30 giugno 2014. Esso entra in vigore entro il 31 dicembre 2014, ma non si applica prima del 1o gennaio 2015.
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Articolo 460 3.
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Alla Commissione è conferito il potere di modificare il presente regolamento adottando atti delegati conformemente all'articolo 462 che modifica l'elenco di prodotti o servizi di cui all'articolo 428 septies, paragrafo 2, se ritiene che le attività e le passività direttamente connesse ad altri prodotti o servizi soddisfino le condizioni di cui all'articolo 428 septies, paragrafo 1. La Commissione adotta l'atto delegato di cui al primo comma entro il 28 giugno 2024.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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