+Articolo 461 bis 2.

Articolo 461 bis 2.

Qualora si riscontrino differenze significative in tale attuazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 462 per modificare il presente regolamento:

a) 

applicando, fino alla data di applicazione dell’atto legislativo di cui al paragrafo 3 del presente articolo o per un periodo di non oltre tre anni in assenza di tale atto e, ove necessario per preservare la parità di condizioni e compensare le differenze riscontrate, misure mirate di sostegno operativo oppure moltiplicatori mirati pari o superiori a 0 e inferiori a 1 nel calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per il rischio di mercato, per classi di rischio o fattori di rischio specifici utilizzando uno dei metodi di cui all’articolo 325, paragrafo 1, e di cui agli:

i) 

articoli da 325 quater a 325 duoquinquagies, che specificano il metodo standardizzato alternativo;

ii) 

articoli da 325 terquinquagies a 325 novosexagies, che specificano il metodo alternativo dei modelli interni;

iii) 

articoli da 326 a 361, che specificano il metodo standardizzato semplificato;

b) 

posticipando fino a due anni la data a decorrere dalla quale gli enti applicano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui alla parte tre, titolo IV, o uno dei metodi per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui all’articolo 325, paragrafo 1.

Qualora adotti l’atto delegato di cui al primo comma, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per adeguare l’attuazione nell’Unione delle norme internazionali sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato al fine di preservare condizioni di parità più permanenti con i paesi terzi, in termini di requisiti di fondi propri e di impatto di tali requisiti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito