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+Articolo 17 3 |
Articolo 17 33. La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali concernenti i registri dei crediti, inclusa la facoltà di chiedere informazioni agli acquirenti di crediti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso e alla sua esecuzione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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