+Articolo 17 3

Articolo 17 3

3.   La presente direttiva non pregiudica le competenze nazionali concernenti i registri dei crediti, inclusa la facoltà di chiedere informazioni agli acquirenti di crediti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso e alla sua esecuzione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito