|
+Articolo 465 10. |
Articolo 465 10.Quando esercitano la discrezionalità di cui al paragrafo 5, gli Stati membri ne informano l’ABE motivando la loro decisione. Le autorità competenti notificano all’ABE i dettagli di tutte le verifiche di cui al paragrafo 8, lettera f).
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|