+Articolo 465 10.

Articolo 465 10.

Quando esercitano la discrezionalità di cui al paragrafo 5, gli Stati membri ne informano l’ABE motivando la loro decisione. Le autorità competenti notificano all’ABE i dettagli di tutte le verifiche di cui al paragrafo 8, lettera f).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito