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Articolo 465 Disposizioni transitorie per l’output floor

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 465 1.

In deroga all’articolo 92, paragrafo 3, primo comma, e fatta salva la deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, gli enti possono applicare il fattore «x» seguente per il calcolo del TREA:

a) 

50 % nel periodo dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;

b) 

55 % nel periodo dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;

c) 

60 % nel periodo dal 1o gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;

d) 

65 % nel periodo dal 1o gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;

e) 

70 % nel periodo dal 1o gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.

Articolo 465 2.

In deroga all’articolo 92, paragrafo 3, primo comma, e fatta salva la deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, gli enti possono applicare fino al 31 dicembre 2029 la formula seguente per il calcolo del TREA:

image

Ai fini di tale calcolo, gli enti tengono conto del fattore «x» applicabile di cui al paragrafo 1.

Articolo 465 3.
In deroga all’articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto ii), e fatta salva la deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, gli enti possono assegnare fino al 31 dicembre 2032 un fattore di ponderazione del rischio del 65 % alle esposizioni verso imprese per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un’ECAI prescelta e a condizione che le stime della PD calcolate da tali enti per detti debitori conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, non siano superiori allo 0,5  %.

L’ABE e l’AESFEM, in cooperazione con l’AEAP, monitorano il ricorso al trattamento transitorio di cui al primo comma e valutano, in particolare:

a) 

la disponibilità di valutazioni del merito di credito emesse da ECAI prescelte per le imprese e la misura in cui ciò incide sui prestiti degli enti alle imprese;

b) 

lo sviluppo di agenzie di rating del credito, le barriere all’ingresso nel mercato di nuove agenzie di rating del credito, il tasso di adozione da parte delle imprese che scelgono di essere valutate da una o più di tali agenzie e gli ostacoli alla disponibilità di valutazioni del merito di credito per le imprese emesse da ECAI;

c) 

possibili misure per affrontare gli ostacoli, tenendo conto delle differenze tra i settori economici e le aree geografiche e dello sviluppo di soluzioni private o pubbliche quali credit scoring, rating privati richiesti dagli enti e rating delle banche centrali;

d) 

l’adeguatezza degli importi dell’esposizione ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese prive di rating e le loro implicazioni per la stabilità finanziaria;

e) 

i metodi adottati da paesi terzi per quanto riguarda l’applicazione dell’output floor alle esposizioni verso imprese e le considerazioni in materia di parità di condizioni a lungo termine che potrebbero derivarne;

f) 

la conformità alle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB.

L’ABE e l’AESFEM, in cooperazione con l’AEAP, presentano alla Commissione una relazione contenente le loro conclusioni entro il 10 luglio 2029.

Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031.

Articolo 465 4.
In deroga all’articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto iv), e fatta salva la deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, gli enti sostituiscono fino al 31 dicembre 2029 alfa con 1 nel calcolo del valore dell’esposizione per i contratti di cui all’allegato II conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, laddove gli stessi valori dell’esposizione siano calcolati conformemente al metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 6, ai fini dell’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio.
Articolo 465 5.

In deroga all’articolo 92, paragrafo 5, lettera a),punto ii), e fatta salva la deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, e purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri possono consentire agli enti di assegnare:

a) 

fino al 31 dicembre 2032, un fattore di ponderazione del rischio del 10 % alla parte delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali fino al 55 % del valore dell’immobile determinato conformemente all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma.

b) 

fino al 31 dicembre 2029, un fattore di ponderazione del rischio del 10 % a qualsiasi parte rimanente delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali fino all’80 % del valore dell’immobile determinato conformemente all’articolo 125, paragrafo 1, a condizione che non sia applicata la rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all’articolo 501.

Articolo 465 6.
Ai fini del paragrafo 5, lettera a), se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 10 %, l’importo del 55 % del valore dell’immobile è ridotto dell’importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente.

Se i privilegi non detenuti dall’ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dall’ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 10 %, l’importo del 55 % del valore dell’immobile, ridotto dell’importo degli eventuali privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:

a) 

il 55 % del valore dell’immobile, ridotto dell’importo degli eventuali privilegi di rango più senior, sia detenuti dall’ente che detenuti da altri enti; e

b) 

l’importo dei privilegi non detenuti dall’ente di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dall’ente diviso per la somma di tutti i privilegi di rango pari (pari passu).

Articolo 465 7.
Ai fini del paragrafo 5, lettera a), se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 45 %, l’importo dell’80 % del valore dell’immobile è ridotto dell’importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente.

Se i privilegi non detenuti dall’ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dall’ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 45 %, l’importo dell’80 % del valore dell’immobile, ridotto dell’importo degli eventuali privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:

a) 

l’80 % del valore dell’immobile, ridotto dell’importo degli eventuali privilegi di rango più senior, sia detenuti dall’ente che detenuti da altri enti; e

b) 

l’importo dei privilegi non detenuti dall’ente di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dall’ente diviso per la somma di tutti i privilegi di rango pari (pari passu).

Articolo 465 8.

Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo, sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

le esposizioni sono ammissibili al trattamento ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 1;

b) 

le esposizioni ammissibili sono ponderate per il rischio conformemente alla parte 3, titolo II, capo 3;

c) 

l’immobile residenziale a garanzia delle esposizioni ammissibili è situato nello Stato membro che ha esercitato detta discrezionalità;

d) 

negli ultimi otto anni le perdite dell’ente in un dato anno, come segnalato dall’ente a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettere a) e c), o a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, lettere a) e c), nella versione di tali lettere applicabile al 27 giugno 2021, sulla parte delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali fino al più basso tra l’importo costituito in garanzia e il 55 % del valore dell’immobile, salvo diversamente disposto dall’articolo 124, paragrafo 9, non superano in media lo 0,25  % della somma dei valori di tutte le esposizioni in essere garantite da ipoteche su immobili residenziali;

e) 

per le esposizioni ammissibili l’ente detiene i seguenti diritti opponibili in caso di default o mancato pagamento da parte del debitore:

i) 

un diritto sull’immobile residenziale a garanzia dell’esposizione o il diritto di ipotecare l’immobile residenziale conformemente all’articolo 108, paragrafo 5, lettera g);

ii) 

un diritto su altri beni e redditi del debitore per contratto o in base al diritto nazionale applicabile;

f) 

l’autorità competente ha verificato che le condizioni di cui alle lettere da a) a e) sono soddisfatte.

Articolo 465 9.

Qualora sia stata esercitata la discrezionalità di cui al paragrafo e a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 8, gli enti possono assegnare i seguenti fattori di ponderazione del rischio all’eventuale parte restante delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui al paragrafo 5, lettera b), fino al 31 dicembre 2032:

a) 

52,5  % nel periodo dal 1o gennaio 2030 al 31 dicembre 2030;

b) 

60 % nel periodo dal 1o gennaio 2031 al 31 dicembre 2031;

c) 

67,5  % nel periodo dal 1o gennaio 2032 al 31 dicembre 2032.

Articolo 465 10.
Quando esercitano la discrezionalità di cui al paragrafo 5, gli Stati membri ne informano l’ABE motivando la loro decisione. Le autorità competenti notificano all’ABE i dettagli di tutte le verifiche di cui al paragrafo 8, lettera f).
Articolo 465 11.
L’ABE monitora il ricorso al trattamento transitorio di cui al paragrafo 5 presenta alla Commissione una relazione contenente le sue conclusioni in merito all’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio associati entro il 31 dicembre 2028.

Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031.

Articolo 465 12.
Qualsiasi proroga delle disposizioni transitorie di cui ai paragrafi 3, 5 e 9 del presente articolo, nonché agli articoli 495 ter, paragrafo 1, 495 quater, paragrafo 1, e 495 quinquies, paragrafo 1, è limitata a quattro anni ed è motivata da una valutazione equivalente a quelle di cui ai suddetti articoli.
Articolo 465 13.

In deroga all’articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto iii), o all’articolo 92, paragrafo 5, lettera b), punto ii), e fatta salva la deroga di cui all’articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, per le esposizioni che sono ponderate per il rischio utilizzando il SEC-IRBA o il metodo della valutazione interna conformemente all’articolo 92, paragrafo 4, se la parte dell’importo complessivo standardizzato dell’esposizione ponderato per il rischio di credito, il rischio di diluizione, il rischio di controparte o il rischio di mercato derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione è calcolata utilizzando il SEC-SA conformemente all’articolo 261 o 262, fino al 31 dicembre 2032 gli enti applicano il seguente fattore p:

a) 

p = 0,25 per una posizione verso la cartolarizzazione cui si applica l’articolo 262;

b) 

p = 0,5 per una posizione verso la cartolarizzazione cui si applica l’articolo 261.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito