|
+Articolo 471 1. |
Articolo 471 1.In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere dal 31 dicembre 2018 fino al 31 dicembre 2024, gli enti possono scegliere di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere a) ed e);
b)
le autorità competenti ritengono adeguato il livello dei controlli del rischio e delle procedure di analisi finanziaria specificamente adottate dall'ente ai fini del controllo sugli investimenti nell'impresa o nella società di partecipazione;
c)
le partecipazioni dell'ente nell'impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa non superano il 15 % degli strumenti di capitale primario di classe 1 emessi da tale soggetto assicurativo al 31 dicembre 2012 e nel periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2024;
d)
l'importo delle partecipazioni non dedotto non supera l'importo detenuto negli strumenti del capitale primario di classe 1 dell'impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa al 31 dicembre 2012. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|