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+Articolo 477 2. |
Articolo 477 2.Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 66, lettera a):
a)
i propri strumenti di classe 2 detenuti direttamente sono dedotti al valore contabile dagli elementi di classe 2;
b)
i propri strumenti di classe 2 detenuti indirettamente e sinteticamente, inclusi i propri strumenti di classe 2 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un obbligo contrattuale, esistente o potenziale, non sono dedotti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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