+Articolo 481 1.

Articolo 481 1.

In deroga agli articoli da 32 a 36 e agli articoli 56 e 66, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti effettuano aggiustamenti per includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2 o tra gli elementi dei fondi propri, o per dedurne, la percentuale applicabile di filtri o deduzioni prescritte dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 57, 61, 63, 63 bis, 64 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli articoli 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE e che non sono richiesti ai sensi della parte due del presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito