+Articolo 481 Filtri e deduzioni aggiuntivi
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Articolo 481 Filtri e deduzioni aggiuntivi

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 481 1.
In deroga agli articoli da 32 a 36 e agli articoli 56 e 66, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti effettuano aggiustamenti per includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2 o tra gli elementi dei fondi propri, o per dedurne, la percentuale applicabile di filtri o deduzioni prescritte dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 57, 61, 63, 63 bis, 64 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli articoli 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE e che non sono richiesti ai sensi della parte due del presente regolamento.
Articolo 481 2.
In deroga all'articolo 36, paragrafo 1, punto i), e all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, le autorità competenti possono esigere dagli enti che applichino i metodi di cui all'articolo 49, paragrafo 1, laddove i requisiti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera b), non siano soddisfatti, ovvero autorizzare gli enti ad applicare tali metodi, invece di applicare la deduzione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1. In tal caso la quota di partecipazione degli strumenti di fondi propri di un soggetto del settore finanziario, in cui l'impresa madre ha un investimento significativo, che non deve essere dedotta ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, è determinata dalla percentuale applicabile di cui al paragrafo 4 del presente articolo. L'importo non dedotto è soggetto ai requisiti di cui all'articolo 49, paragrafo 4, a seconda del caso.
Articolo 481 3.

Ai fini del paragrafo 1, la percentuale applicabile rientra nei seguenti intervalli di valori:

a) 

da 0 % a 80 % per il periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 

da 0 % a 60 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;

c) 

da 0 % a 40 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;

d) 

da 0 % a 20 % per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

Articolo 481 4.
Ai fini del paragrafo 2, la percentuale applicabile è compresa tra 0 % e 50 % per il periodo a decorrere da 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
Articolo 481 5.
Per ogni filtro o per ogni deduzione di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competentideterminano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui ai paragrafi 3 e 4.
Articolo 481 6.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti determinano se gli aggiustamenti apportati ai fondi propri, o ai relativi elementi, conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2006/49/CE che non sono inclusi nella parte due del presente regolamento, debbano essere apportati, ai fini del presente articolo, agli elementi di capitale primario di classe 1, agli elementi aggiuntivi di classe 1, agli elementi di classe 1 e agli elementi di classe 2 o ai fondi propri.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito