1. Entro un mese dall’applicazione dello strumento previsto all’articolo 32 la CCP esegue una valutazione delle cause del suo dissesto e la presenta all’autorità di risoluzione insieme a un piano di riorganizzazione aziendale a norma dell’articolo 37. Quando è applicabile la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, il piano, eventualmente modificato in conformità dell’articolo 38 e attuato in conformità dell’articolo 39, è compatibile con il piano di ristrutturazione che la CCP è tenuta a presentare alla Commissione a norma di tale disciplina.
Se necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, l’autorità di risoluzione può prorogare il termine previsto al primo comma fino a un massimo di due mesi.