+Articolo 483 3.

Articolo 483 3.

Gli strumenti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non ammissibili ai sensi delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1 nonostante non siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo.

Gli strumenti ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1 ai sensi del primo comma non possono essere ammessi come strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 ai sensi dei paragrafi 5 o 7.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito