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+Articolo 505 1. |
Articolo 505 1.Entro il 31 dicembre 2030 l’ABE redige una relazione sull’impatto dei requisiti del presente regolamento sui finanziamenti agricoli, anche per quanto riguarda:
a)
l’adeguatezza di un fattore di ponderazione del rischio dedicato per i requisiti di fondi propri per il rischio di credito calcolato conformemente alla parte III, titolo II, per le esposizioni verso un’impresa agricola;
b)
se del caso, criteri giustificati sul piano prudenziale per l’applicazione di tale fattore di ponderazione del rischio dedicato, comprese le pratiche agricole, nonché l’inclusione delle esposizioni nelle classi di esposizioni verso imprese, al dettaglio o garantite da ipoteche su beni immobili;
c)
l’allineamento alla strategia «Dal produttore al consumatore» definita nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente» e il relativo impatto ambientale ai sensi del regolamento (UE) 2020/852, in particolare con gli indicatori raccolti nella rete d’informazione contabile agricola dell’Unione, indicando punteggi dei contributi in merito ai seguenti aspetti:
i)
emissioni nette di gas a effetto serra per ettaro;
ii)
uso di pesticidi e fertilizzanti per ettaro;
iii)
indici di efficienza dei minerali del suolo, compresi carbonio, ammoniaca, fosfato e azoto per ettaro;
iv)
efficienza dell’uso dell’acqua;
v)
una conferma dell’impatto positivo sugli indicatori di cui ai punti da i) a iv) della presente lettera con un logo di produzione biologica dell’Unione europea di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 43 ). 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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