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+Articolo 506 sexies 1. |
Articolo 506 sexies 1.Entro il 10 luglio 2026, l’ABE presenta una relazione alla Commissione in merito a quanto segue:
a)
le condizioni che le garanzie con limiti massimi (cap) o minimi (floor) stabiliti a livello di un portafoglio di esposizioni («garanzie di portafoglio») devono soddisfare per essere considerate una cartolarizzazione;
b)
il trattamento normativo applicabile ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, alle garanzie di portafoglio che non sono considerate una cartolarizzazione;
c)
l’applicazione dei requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, del presente regolamento e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 per le garanzie di portafoglio che sono considerate una cartolarizzazione;
d)
l’applicazione dell’articolo 234 per le garanzie individuali che comportano una segmentazione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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