+Articolo 506 sexies 1.

Articolo 506 sexies 1.

Entro il 10 luglio 2026, l’ABE presenta una relazione alla Commissione in merito a quanto segue:

a) 

le condizioni che le garanzie con limiti massimi (cap) o minimi (floor) stabiliti a livello di un portafoglio di esposizioni («garanzie di portafoglio») devono soddisfare per essere considerate una cartolarizzazione;

b) 

il trattamento normativo applicabile ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, alle garanzie di portafoglio che non sono considerate una cartolarizzazione;

c) 

l’applicazione dei requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, del presente regolamento e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 per le garanzie di portafoglio che sono considerate una cartolarizzazione;

d) 

l’applicazione dell’articolo 234 per le garanzie individuali che comportano una segmentazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito