+Articolo 25octies 4.
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Articolo 25octies 4.
Prima di notificare un’indagine a una CCP di classe 2, l’Aesfem informa la pertinente autorità competente del paese terzo in cui si deve condurre l’indagine dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari dell’autorità competente del paese terzo in questione possono, su richiesta dell’Aesfem, assistere le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’autorità competente del paese terzo in questione possono altresì presenziare alle indagini. Le indagini svolte in un paese terzo conformemente al presente articolo si svolgono a norma degli accordi di cooperazione conclusi con l’autorità competente del paese terzo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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