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+Articolo 521 2. |
Articolo 521 2.Il presente regolamento si applica a decorrere da 1o gennaio 2014 fatta eccezione per:
a)
l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 21 e l'articolo 451, paragrafo 1, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015;
b)
l'articolo 413, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016;
c)
le disposizioni del presente regolamento che impongono alle AEV di presentare alla Commissione progetti di norme tecniche e le disposizioni del presente regolamento che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati o atti di esecuzione, le quali si applicano a decorrere dal 28 giugno 2013. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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