+Articolo 11 3.
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Articolo 11 3.
Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i partecipanti ai mercati finanziari possono utilizzare le informazioni contenute nelle relazioni sulla gestione di cui all’articolo 19 della direttiva 2013/34/UE o le informazioni contenute nelle dichiarazioni di carattere non finanziario di cui all’articolo 19 bis della predetta direttiva, se del caso.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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