+Articolo 27 1.
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Articolo 27 1.
Se un’autorità competente di uno Stato membro ritiene che, in relazione ad una particolare questione, la cooperazione transfrontaliera con le autorità competenti di un altro Stato membro di cui agli articoli 26, 28, 29, 30 o 31 della presente direttiva non si conformi alle disposizioni quivi specificate, può rimettere la questione all’ABE e richiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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