+Articolo 27 2.

Articolo 27 2.

L’ABE, qualora sia stata richiesta la sua assistenza a norma del paragrafo 1 del presente articolo, adotta senza indugio una decisione in conformità dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010. L’ABE può anche, di sua iniziativa, prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. Nell’uno o nell’altro caso le autorità competenti coinvolte rinviano le proprie decisioni in attesa della risoluzione ai sensi dell’articolo 19 di detto regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito