+Articolo 28 1.

Articolo 28 1.

Qualsiasi istituto di pagamento autorizzato che intenda prestare per la prima volta servizi di pagamento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, in virtù del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi, comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di origine:

a) 

il nome, l’indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione dell’istituto di pagamento;

b) 

lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare;

c) 

il servizio o i servizi di pagamento da prestare;

d) 

se l’istituto di pagamento intende avvalersi di un agente, le informazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1;

e) 

se l’istituto di pagamento intende avvalersi di una succursale, le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) ed e), riguardo all’attività in materia di servizi di pagamento nel territorio dello Stato membro ospitante, una descrizione della struttura organizzativa della succursale e l’identità dei responsabili della gestione della succursale.

Se intende esternalizzare le funzioni operative dei servizi di pagamento ad altre entità nello Stato membro ospitante, l’istituto di pagamento ne informa le autorità competenti del proprio Stato membro di origine.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito