+Articolo 29 1.

Articolo 29 1.

Al fine di effettuare i controlli e adottare le misure necessarie di cui al presente titolo e alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono i titoli III e IV in conformità dell’articolo 100, paragrafo 4, in relazione ad un agente o ad una succursale di un istituto di pagamento situato nel territorio di un altro Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro di origine collaborano con le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Nell’ambito della cooperazione di cui al primo comma, le autorità competenti dello Stato membro di origine notificano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante la loro eventuale intenzione di effettuare un’ispezione in loco sul territorio di quest’ultimo.

Tuttavia, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono delegare alle autorità competenti dello Stato membro ospitante il compito di effettuare ispezioni in loco presso l’istituto di cui trattasi.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito