+Articolo 29 4.
|
Articolo 29 4.
Gli Stati membri possono richiedere che gli istituti di pagamento che operano tramite agenti nel loro territorio nell’esercizio del diritto di stabilimento, la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro nominino un punto di contatto centrale nel loro territorio al fine di assicurare una comunicazione e un’informazione adeguate sull’osservanza dei titoli III e IV, fatte salve le disposizioni in materia di lotta al riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo, nonché al fine di agevolare la vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro di origine e degli Stati membri ospitanti, anche fornendo alle autorità competenti documenti ed informazioni su richiesta.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|