+Articolo 34 5.

Articolo 34 5.

Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'autorità competente pertinente valuta se la domanda è completa e successivamente ne informa il richiedente. Se la domanda è incompleta, il richiedente presenta le informazioni aggiuntive richieste dall'autorità competente pertinente. Il termine di cui al presente paragrafo inizia a decorrere dalla data in cui il richiedente fornisce dette informazioni aggiuntive.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito