+Articolo 34 5.
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Articolo 34 5.
Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'autorità competente pertinente valuta se la domanda è completa e successivamente ne informa il richiedente. Se la domanda è incompleta, il richiedente presenta le informazioni aggiuntive richieste dall'autorità competente pertinente. Il termine di cui al presente paragrafo inizia a decorrere dalla data in cui il richiedente fornisce dette informazioni aggiuntive.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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