+Preamble: 1

Preamble: 1

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

È importante garantire che la legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari sia adeguata all’era digitale e contribuisca a creare un’economia pronta per le sfide del futuro e al servizio delle persone, anche consentendo l’uso di tecnologie innovative. L’Unione ha interesse politico a esplorare, sviluppare e a promuovere la diffusione di tecnologie trasformative nel settore finanziario, compresa la diffusione della tecnologia a registro distribuito («DLT»). Le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni della tecnologia a registro distribuito nel settore finanziario.

(2)

La maggior parte delle cripto-attività non rientra nell’ambito di applicazione della legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari e comporta, tra l’altro, sfide in termini di tutela degli investitori, integrità del mercato, consumo di energia e stabilità finanziaria. Tali cripto-attività richiedono pertanto un quadro normativo specifico a livello dell’Unione. Per contro, altre cripto-attività rientrano nella definizione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Nella misura in cui le cripto-attività rientrano nella definizione di strumento finanziario ai sensi di tale direttiva, una legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari esaustiva, comprendente il regolamento (UE) n. 236/2012 (5), il regolamento (UE) n. 596/2014 (6), il regolamento (UE) n. 909/2014 (7) e il regolamento (UE) 2017/1129 (8) e la direttiva 98/26/CE (9) e la direttiva 2013/50/UE (10) del Parlamento europeo e del Consiglio, si applica potenzialmente agli emittenti di tali cripto-attività e alle imprese che esercitano attività correlate a tali cripto-attività.

(3)

La cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, vale a dire la rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o l’emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l’emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito, dovrebbe aprire nuove opportunità per incrementi di efficienza nel processo di negoziazione e post-negoziazione. Tuttavia, poiché compromessi fondamentali relativi al rischio di credito e di liquidità permangono anche in un mondo tokenizzato, il successo dei sistemi basati sui token dipenderà, almeno in via provvisoria, dalla loro interazione con i sistemi tradizionali basati su conti.

(4)

La legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari non è stata concepita tenendo conto della tecnologia a registro distribuito e delle cripto-attività, e contiene disposizioni che potenzialmente precludono o limitano l’uso della tecnologia a registro distribuito nell’emissione, nella negoziazione e nel regolamento delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Attualmente, vi è inoltre una carenza di infrastrutture dei mercati finanziari autorizzati che utilizzano la tecnologia a registro distribuito per fornire servizi di negoziazione o regolamento, o una combinazione di tali servizi, per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Lo sviluppo di un mercato secondario per tali cripto-attività potrebbe apportare molteplici vantaggi, quali maggiore efficienza, trasparenza e concorrenza in relazione alle attività di negoziazione e di regolamento.

(5)

Allo stesso tempo, esistono lacune normative dovute a specificità giuridiche, tecnologiche e operative connesse all’uso della tecnologia a registro distribuito e alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. Per esempio, non sono stati imposti requisiti di trasparenza, affidabilità o sicurezza ai protocolli e agli «smart contract», che sono alla base delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. La tecnologia sottostante potrebbe anche comportare nuove forme di rischi che non sono adeguatamente affrontati dalle norme vigenti. Nell’Unione sono stati elaborati diversi progetti per la negoziazione di cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e i relativi servizi e attività di post-negoziazione, ma pochi sono già operativi e quelli operativi hanno una portata limitata. Inoltre, come evidenziato dal gruppo consultivo della Banca centrale europea (BCE) sulle infrastrutture di mercato per titoli e garanzie e dal suo gruppo consultivo sulle infrastrutture di mercato per i pagamenti, l’uso della tecnologia a registro distribuito comporterebbe sfide simili a quelle affrontate dalla tecnologia convenzionale, per esempio problemi di frammentazione e interoperabilità, e potrebbe potenzialmente anche crearne di nuove, per esempio in relazione alla validità legale dei token. Data la limitata esperienza nella negoziazione di cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e relativi servizi e attività di post-negoziazione, è attualmente prematuro apportare modifiche rilevanti alla legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari per consentire la piena diffusione di tali cripto-attività e della relativa tecnologia sottostante. Allo stesso tempo, la creazione di infrastrutture del mercato finanziario per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari è attualmente vincolata ad alcuni requisiti contenuti nella legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari che non sono pienamente adatti alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari o all’uso della tecnologia a registro distribuito. Per esempio, solitamente le piattaforme di negoziazione delle cripto-attività danno accesso diretto agli investitori non professionali, mentre di regola le sedi tradizionali di negoziazione consentono l’accesso agli investitori al dettaglio solo tramite intermediari finanziari.

(6)

Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza, ed evitando l’arbitraggio normativo e scappatoie, sarebbe utile creare un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito per testare tali infrastrutture di mercato DLT. Tale regime pilota dovrebbe consentire a talune infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari che altrimenti potrebbero impedire agli operatori di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, senza indebolire alcuno dei requisiti o delle garanzie esistenti applicati alle infrastrutture di mercato tradizionali. Le infrastrutture di mercato DLT e i loro operatori dovrebbero disporre di garanzie adeguate in relazione all’uso della tecnologia a registro distribuito per assicurare l’efficace tutela degli investitori, compresa catene di responsabilità chiaramente definite nei confronti dei clienti per le eventuali perdite dovute ai guasti operativi. Inoltre il regime pilota dovrebbe consentire all’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita con il regolamento (UE) n. 1095/2010 Parlamento europeo e del Consiglio (11), (ESMA) e alle autorità competenti di trarre insegnamento dal regime pilota e di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici relativi alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e alle tecnologie sottostanti. L’esperienza acquisita con il regime pilota dovrebbe contribuire a individuare eventuali proposte pratiche per un quadro normativo idoneo al fine di apportare adeguamenti mirati alla normativa dell’Unione in materia di emissione, custodia e amministrazione delle attività, negoziazione e regolamento di strumenti finanziari DLT.

(7)

Per conseguire l’obiettivo del regime pilota è opportuno creare a livello dell’Unione un nuovo status per l’infrastruttura di mercato DLT al fine di garantire che l’Unione sia in grado di svolgere un ruolo di leadership per quanto riguarda gli strumenti finanziari in forma tokenizzata e contribuire allo sviluppo di un mercato secondario per tali attività. Lo status di infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere facoltativo e non dovrebbe impedire alle infrastrutture dei mercati finanziari, quali sedi di negoziazione, depositari centrali di titoli (CSD) e controparti centrali (CCP), di sviluppare servizi e attività di negoziazione e post-negoziazione per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, o sono basate sulla tecnologia a registro distribuito, ai sensi della vigente legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari.

(8)

Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero ammettere alla negoziazione o registrare solo gli strumenti finanziari DLT su un registro distribuito. Gli strumenti finanziari DLT dovrebbero essere cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e che sono emesse, trasferite e conservate in un registro distribuito.

(9)

La legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari è destinata a essere neutrale per quanto riguarda l’uso di qualsiasi particolare tecnologia rispetto a un’altra. Occorre, pertanto, evitare riferimenti a un tipo specifico di tecnologia a registro distribuito. I gestori delle infrastrutture di mercato DLT dovrebbero garantire di essere in grado di rispettare tutti i requisiti applicabili, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

(10)

Nell’applicazione del presente regolamento, si dovrebbe tener conto dei principi di neutralità tecnologica, della proporzionalità, della parità di condizioni e del principio «stessa attività, stessi rischi, stesse regole» per garantire che i partecipanti al mercato dispongano dello spazio normativo per innovare, per difendere i valori di trasparenza, equità, stabilità, tutela degli investitori, rendicontabilità e integrità del mercato, e per garantire la protezione della vita privata e dei dati personali, come garantito dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(11)

L’accesso al regime pilota non dovrebbe essere limitato agli operatori esistenti, ma dovrebbe anche essere aperto a nuovi operatori. Un soggetto che non è autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 o della direttiva 2014/65/UE potrebbe presentare domanda di autorizzazione a norma, rispettivamente, di tale regolamento o di tale direttiva e, contemporaneamente, di un’autorizzazione specifica a norma del presente regolamento. In tali casi, l’autorità competente non dovrebbe valutare se tale soggetto soddisfi i requisiti del regolamento (UE) n. 909/2014 o della direttiva 2014/65/UE per i quali è stata richiesta un’esenzione a norma del presente regolamento. Tali soggetti dovrebbero essere in grado di gestire infrastrutture di mercato DLT conformemente al presente regolamento e la loro autorizzazione dovrebbe essere revocata una volta scaduta la loro autorizzazione specifica, a meno che i soggetti non presentino una richiesta completa di autorizzazione a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 o della direttiva 2014/65/UE.

(12)

Il concetto di infrastruttura di mercato DLT comprende sistemi multilaterali di negoziazione DLT (MTF DLT), sistemi di regolamento titoli DLT (SS DLT) e sistemi di negoziazione e regolamento DLT (TSS DLT). Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero essere in grado di cooperare con altri partecipanti al mercato al fine di testare soluzioni innovative basate sulla tecnologia a registro distribuito in vari segmenti della catena del valore dei servizi finanziari.

(13)

Un MTF DLT dovrebbe essere un sistema multilaterale di negoziazione gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE e che ha ottenuto un’autorizzazione specifica ai sensi del presente regolamento. Un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE che fornisce servizi di investimento o svolge attività di investimento dovrebbe essere autorizzato a gestire un MTF DLT solo se autorizzato come impresa di investimento o gestore del mercato a norma della direttiva 2014/65/UE. Gli MTF DLT e i relativi gestori dovrebbero essere soggetti a tutti i requisiti applicabili a sistemi multilaterali di negoziazione e ai relativi gestori nel quadro del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), della direttiva 2014/65/UE o di qualsiasi altra legislazione applicabile dell’Unione in materia di servizi finanziari, a eccezione dei requisiti per i quali è stata concessa un’esenzione dall’autorità competente, in conformità al presente regolamento.

(14)

L’uso della tecnologia a registro distribuito, grazie alla quale tutte le operazioni sono registrate in un registro distribuito, può accelerare e combinare la negoziazione e il regolamento quasi in tempo reale e potrebbe consentire la combinazione dei servizi e delle attività di negoziazione e post-negoziazione. Tuttavia, la combinazione delle attività di negoziazione e post-negoziazione all’interno di un’unica entità non è prevista dalle norme vigenti, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, a causa di scelte politiche connesse alla specializzazione dei rischi e alla disaggregazione al fine di incoraggiare la concorrenza. Il regime pilota non dovrebbe essere un precedente per giustificare una revisione di fondo della separazione tra attività di negoziazione e funzioni di post-negoziazione o del panorama delle infrastrutture del mercato finanziario. Tuttavia, alla luce dei potenziali vantaggi della tecnologia a registro distribuito in termini di combinazione di negoziazione e regolamento, è giustificato prevedere un’infrastruttura di mercato DLT dedicata nel regime pilota, vale a dire il TSS DLT, che combina le attività normalmente svolte dai sistemi multilaterali di negoziazione e dai sistemi di regolamento titoli.

(15)

Un TSS DLT dovrebbe essere un MTF DLT che combini i servizi prestati da un MTF DLT e da un SS DLT e dovrebbe essere gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che abbia ricevuto un’autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT a norma del presente regolamento, oppure dovrebbe essere un SS DLT che combini i servizi prestati da un MTF DLT e da un SS DLT e dovrebbe essere gestito da un CSD che abbia ricevuto un’autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT a norma del presente regolamento. Un ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE che fornisce servizi di investimento o svolge attività di investimento dovrebbe essere autorizzato a gestire un TSS DLT solo se autorizzato come impresa di investimento o gestore del mercato a norma della direttiva 2014/65/UE. Un’impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisca un TSS DLT dovrebbe essere soggetta/o a tutti i requisiti che si applicano a un MTF DLT e un CSD che gestisca un TSS DLT dovrebbe essere soggetto a tutti i requisiti che si applicano a un SS DLT. Poiché un TSS DLT consentirebbe a un’impresa di investimento o a un gestore del mercato di fornire anche servizi di regolamento e consentirebbe a un CSD di fornire anche servizi di negoziazione, è necessario che anche le imprese di investimento o i gestori del mercato rispettino i requisiti applicabili a un SS DLT e il CSD quelli applicabili a un MTF DLT. Poiché i CSD non sono soggetti a taluni requisiti di autorizzazione e di organizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE ove prestino servizi o attività di investimento a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, è opportuno adottare un approccio analogo nel regime pilota sia per le imprese di investimento che per i gestori del mercato e per i CSD che gestiscono un TSS DLT. Pertanto, un’impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un TSS DLT dovrebbero essere esentati da un insieme limitato di requisiti organizzativi e di autorizzazione a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, in quanto l’impresa di investimento o il gestore del mercato saranno tenuti a rispettare l’autorizzazione e i requisiti organizzativi di cui alla direttiva 2014/65/UE. Per contro, un CSD che gestisca un TSS DLT dovrebbe essere esentato da una serie limitata di requisiti organizzativi e di autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE, poiché il CSD sarà tenuto a rispettare i requisiti di autorizzazione e organizzativi di cui al regolamento (UE) n. 909/2014. Tali esenzioni dovrebbero essere temporanee e non dovrebbero applicarsi a un’infrastruttura di mercato DLT che operi al di fuori del regime pilota. L’ESMA dovrebbe poter valutare le norme tecniche in materia di tenuta dei registri e rischi operativi adottate a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 al fine di garantire che siano applicate in modo proporzionato alle imprese di investimento o ai gestori del mercato che gestiscano un TSS DLT.

(16)

I gestori di TSS DLT dovrebbero poter chiedere le stesse esenzioni di quelle a disposizione dei gestori di MTF DLT e SS DLT, a condizione che rispettino le condizioni associate alle esenzioni e qualsiasi misura compensativa richiesta dalle autorità competenti. Considerazioni analoghe a quelle che si applicano a MTF DLT e SS DLT si dovrebbero applicare alle esenzioni a disposizione di TSS DLT, a qualsiasi condizione associata a tali esenzioni e a misure compensative.

(17)

Al fine di prevedere un’ulteriore flessibilità nell’applicazione di determinati requisiti del regolamento (UE) n. 909/2014 alle imprese di investimento o ai gestori del mercato che gestiscono un TSS DLT, garantendo nel contempo parità di condizioni con i CSD che forniscono servizi di regolamento nell’ambito del regime pilota, è opportuno che i CSD che gestiscono un SS DLT o un TSS DLT e le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un TSS DLT dispongano di talune esenzioni dai requisiti di tale regolamento relativi alle misure volte a prevenire e dirimere i mancati regolamenti, i requisiti di partecipazione, trasparenza e i requisiti relativi all’utilizzo di talune procedure di comunicazione con i partecipanti e altre infrastrutture di mercato. Tali esenzioni dovrebbero essere soggette a misure compensative o a eventuali misure supplementari imposte dall’autorità competente che soddisfino gli obiettivi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 per le quali è richiesta un’esenzione, o che dispongano di procedure e dispositivi solidi con alcuni requisiti minimi al fine di salvaguardare la tutela degli investitori, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria. Il gestore di un TSS DLT dovrebbe dimostrare che l’esenzione richiesta è proporzionata e giustificata dall’uso della tecnologia a registro distribuito.

(18)

Un SS DLT dovrebbe essere un sistema di regolamento titoli gestito da un CSD autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 che abbia ricevuto un’autorizzazione specifica a gestire un SS DLT ai sensi del presente regolamento. Un SS DLT e il CSD che lo gestisce dovrebbero essere soggetti a tutti i requisiti pertinenti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 e a qualsiasi altra normativa applicabile dell’Unione in materia di servizi finanziari, a eccezione dei requisiti per i quali è stata concessa un’esenzione a norma del presente regolamento.

(19)

Laddove la BCE e le banche centrali nazionali o altre istituzioni gestite dagli Stati membri che svolgono funzioni analoghe o altri enti pubblici incaricati o che intervengono nella gestione del debito pubblico nell’Unione gestiscano un SS DLT, essi non dovrebbero essere tenuti a chiedere un’autorizzazione specifica a un’autorità competente per poter beneficiare di un’esenzione ai sensi del presente regolamento, poiché tali entità non hanno l’obbligo di riferire alle autorità competenti o di rispettare le loro istruzioni, e sono soggetti a una serie limitata di requisiti a norma del regolamento (UE) n. 909/2014.

(20)

La creazione del regime pilota dovrebbe lasciare impregiudicati i compiti e le responsabilità della BCE e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali, previsto dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dal protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, al fine di promuovere il buon funzionamento dei sistemi di pagamento e garantire sistemi di compensazione e pagamento efficienti e solidi nell’Unione e nei rapporti con i paesi terzi.

(21)

L’attribuzione delle responsabilità di vigilanza di cui al presente regolamento è giustificata dalle caratteristiche e dai rischi specifici del regime pilota. Pertanto, l’architettura di vigilanza del regime pilota non dovrebbe essere intesa come un precedente per qualsiasi atto futuro della legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari.

(22)

I gestori delle infrastrutture di mercato DLT dovrebbero essere responsabili in caso di perdita di fondi, garanzie reali o strumenti finanziari DLT. La responsabilità del gestore di un’infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere limitata al valore di mercato dell’attività persa a partire dal momento in cui si è verificata la perdita. Il gestore di un’infrastruttura di mercato DLT non dovrebbe essere responsabile di eventi non attribuibili al gestore, in particolare di qualsiasi evento che dimostri essersi verificato indipendentemente dalle sue operazioni, compresi i problemi derivanti da un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo.

(23)

Al fine di consentire l’innovazione e la sperimentazione in un solido contesto normativo, preservando nel contempo la tutela degli investitori, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria, i tipi di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o registrati in un’infrastruttura di mercato DLT dovrebbero essere limitati alle azioni, alle obbligazioni e alle quote di organismi di investimento collettivo che beneficiano dell’esenzione basata esclusivamente sull’esecuzione ai sensi della direttiva 2014/65/UE. Il presente regolamento dovrebbe fissare soglie che potrebbero essere ridotte in determinate situazioni. In particolare, per evitare rischi per la stabilità finanziaria, è opportuno limitare il valore di mercato aggregato degli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione o registrati in un’infrastruttura di mercato DLT.

(24)

Al fine di approssimarsi alla parità di condizioni per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione tradizionale ai sensi della direttiva 2014/65/UE e di garantire elevati livelli di protezione degli investitori, integrità del mercato e stabilità finanziaria, gli strumenti finanziari DLT ammessi alla negoziazione in un MTF DLT o in un SSS DLT dovrebbero essere soggetti alle disposizioni che vietano gli abusi di mercato di cui al regolamento (UE) n. 596/2014.

(25)

Su richiesta di un gestore di un MTF DLT, le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a concedere una o più esenzioni temporanee, se il gestore soddisfa le condizioni associate a tali esenzioni e tutti i requisiti supplementari stabiliti a norma del presente regolamento per far fronte a nuove forme di rischi derivanti dall’uso della tecnologia a registro distribuito. Un operatore di un MTF DLT dovrebbe inoltre conformarsi a qualsiasi misura compensativa richiesta dall’autorità competente al fine di conseguire gli obiettivi della disposizione per la quale è stata chiesta un’esenzione, o per salvaguardare la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria.

(26)

Su richiesta di un gestore di un MTF DLT, le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a concedere un’esenzione dall’obbligo di intermediazione a norma della direttiva 2014/65/UE. Attualmente i tradizionali sistemi multilaterali di negoziazione sono autorizzati ad ammettere tra i membri o i partecipanti solo imprese di investimento, enti creditizi e altri soggetti che abbiano un livello sufficiente di capacità di negoziazione e competenza e mantengano modalità e risorse organizzative adeguate. Per contro, molte piattaforme di negoziazione delle cripto-attività offrono un accesso disintermediato e forniscono un accesso diretto agli investitori non professionali. Di conseguenza, un potenziale ostacolo normativo allo sviluppo di un sistema multilaterale di negoziazione per gli strumenti finanziari DLT potrebbe essere l’obbligo di intermediazione a norma della direttiva 2014/65/UE. Su richiesta di un gestore di un MTF DLT, le autorità competenti dovrebbero pertanto essere autorizzate a concedere un’esenzione temporanea da tale obbligo di intermediazione, al fine di fornire un accesso diretto agli investitori non professionali e consentire loro di negoziare per proprio conto, a condizione che siano predisposte garanzie adeguate in materia di protezione degli investitori, che tali investitori non professionali soddisfino determinate condizioni e che il gestore sia conforme a eventuali misure supplementari di protezione degli investitori richieste dall’autorità competente. Gli investitori non professionali che hanno accesso diretto a un MTF DLT in qualità di membri o partecipanti esentati dall’obbligo di intermediazione non dovrebbero essere considerati imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE unicamente in quanto membri o partecipanti di un MTF DLT.

(27)

Su richiesta di un gestore di un MTF DLT, le autorità competenti dovrebbero inoltre essere autorizzate a concedere un’esenzione dai requisiti di segnalazione delle operazioni di cui al regolamento (UE) n. 600/2014, a condizione che l’MTF DLT soddisfi determinate condizioni.

(28)

Per potersi avvalere di un’esenzione a norma del presente regolamento, un gestore di un MTF DLT dovrebbe dimostrare che l’esenzione richiesta è proporzionata e limitata all’uso della tecnologia a registro distribuito come descritto nel suo piano aziendale e che l’esenzione richiesta è limitata all’MTF DLT e non estesa ad altri sistemi multilaterali di negoziazione gestiti dalla stessa impresa di investimento o dal medesimo gestore del mercato.

(29)

Su richiesta di un CSD che gestisce un SS DLT, le autorità competenti dovrebbero poter concedere una o più esenzioni temporanee, se soddisfa le condizioni associate a tali esenzioni e i requisiti supplementari stabiliti dal presente regolamento per far fronte a nuove forme di rischi derivanti dall’uso della tecnologia a registro distribuito. Il CSD che gestisce l’SS DLT dovrebbe inoltre conformarsi a qualsiasi misura compensativa richiesta dall’autorità competente al fine di conseguire gli obiettivi della disposizione per la quale è stata chiesta l’esenzione, o per salvaguardare la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria.

(30)

Dovrebbe essere possibile esentare i CSD che gestiscono un SS DLT da talune disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che potrebbero creare ostacoli normativi allo sviluppo degli SS DLT. Per esempio, dovrebbero essere possibili esenzioni nella misura in cui non trovino applicazione nei confronti dei CSD che gestiscono un SS DLT le norme di tale regolamento applicabili ai CSD e che fanno riferimento ai termini di «forma dematerializzata», di «conto titoli» o di «ordini di trasferimento», fatta eccezione per i requisiti sui collegamenti CSD che dovrebbero applicarsi mutatis mutandis. Con riferimento al termine «conto titoli», le esenzioni coprirebbero le norme sulla registrazione dei titoli, l’integrità dell’emissione e la separazione dei conti. Anche se i CSD gestiscono sistemi di regolamento titoli accreditando e addebitando i conti titoli dei loro partecipanti, in un SS DLT non sempre potrebbero essere fattibili conti titoli con contabilità in partita doppia o in partita multipla. Pertanto, per un CSD che gestisce un SS DLT dovrebbe essere possibile un’esenzione dalle norme di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 che fanno riferimento al termine di «scrittura contabile» qualora tale esenzione fosse necessaria per consentire la registrazione di strumenti finanziari DLT in un registro distribuito. Tuttavia, un CSD che gestisce un SS DLT dovrebbe comunque garantire l’integrità dell’emissione degli strumenti finanziari DLT nel registro distribuito e la separazione degli strumenti finanziari DLT appartenenti a vari partecipanti.

(31)

Un CSD che gestisce un SS DLT dovrebbe comunque restare soggetto alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014, a norma del quale un CSD che esternalizza servizi o attività a terzi resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che gli incombono ai sensi di tale regolamento oltre a essere tenuto a garantire che l’eventuale esternalizzazione non comporti la delega della sua responsabilità. Il regolamento (UE) n. 909/2014 consente a un CSD che gestisce un SS DLT di esternalizzare un servizio o un’attività di base soltanto previa autorizzazione dell’autorità competente. Un CSD che gestisce un SS DLT dovrebbe pertanto poter chiedere un’esenzione dall’obbligo di autorizzazione nei casi in cui il CSD dimostri che l’obbligo è incompatibile con l’uso della tecnologia a registro distribuito previsto nel suo piano aziendale. La delega di compiti relativi alla gestione di un SS DLT, o all’uso della tecnologia a registro distribuito, per effettuare regolamenti, non dovrebbe essere considerata come un’esternalizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014.

(32)

L’obbligo di intermediazione da parte di un ente creditizio o un’impresa di investimento al fine di impedire agli investitori non professionali di ottenere l’accesso diretto ai sistemi di regolamento e di consegna gestiti da un CSD potrebbe rappresentare un ostacolo normativo allo sviluppo di modelli alternativi di regolamento basati sulla tecnologia a registro distribuito che consentano l’accesso diretto degli investitori non professionali. Pertanto, dovrebbe essere consentita un’esenzione per i CSD che gestiscono un SS DLT, nel senso che il termine «partecipante» deve intendersi includere, a determinate condizioni, persone diverse da quelle a cui si fa riferimento nella direttiva 98/26/CE. Quando chiede l’esenzione dall’obbligo di intermediazione a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD che gestisce un SS DLT dovrebbe garantire che le persone da ammettere come partecipanti soddisfino determinate condizioni. Un CSD che gestisce un SS DLT dovrebbe garantire che i partecipanti dispongano di un livello sufficiente di capacità, competenza, esperienza e conoscenza delle attività di post-negoziazione e del funzionamento delle tecnologie a registro distribuito.

(33)

I soggetti ammessi a partecipare a un CSD a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 corrispondono ai soggetti ammessi a partecipare a un sistema di regolamento titoli designato e notificato a norma della direttiva 98/26/CE poiché il regolamento (UE) n. 909/2014 impone che i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD siano designati e notificati a norma della direttiva 98/26/CE. Pertanto, un gestore di un sistema di regolamento titoli basato sulla tecnologia a registro distribuito che chiede di essere esentato dai requisiti di partecipazione di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 non sarebbe quindi conforme ai requisiti di partecipazione di cui alla direttiva 98/26/CE. Di conseguenza, tale sistema di regolamento titoli non può essere designato né notificato a norma di tale direttiva e per tale motivo non è denominato «sistema di regolamento titoli DLT» nel presente regolamento, bensì SS DLT. Il presente regolamento dovrebbe consentire a un CSD di gestire un SS DLT che non rientra nella definizione di sistema di regolamento titoli designato a norma della direttiva 98/26/CE, inoltre dovrebbe essere disponibile un’esenzione dalle regole sul carattere definitivo del regolamento di cui al regolamento (UE) n. 909/2014, subordinatamente a determinate misure compensative, comprese misure compensative specifiche per attenuare i rischi derivanti dall’insolvenza laddove non si applichino le misure di protezione in caso di insolvenza di cui alla direttiva 98/26/CE. Tuttavia, tale esenzione non impedirebbe che un SS DLT conforme ai requisiti della direttiva 98/26/CE possa essere designato e notificato come un sistema di regolamento titoli ai sensi di tale direttiva.

(34)

Il regolamento (UE) n. 909/2014 promuove il regolamento delle operazioni in moneta di banca centrale. Laddove il regolamento dei pagamenti in contanti in moneta di banca centrale non sia pratico o disponibile, dovrebbe essere possibile effettuare il regolamento tramite i conti propri del CSD conformemente a tale regolamento o tramite conti aperti presso un ente creditizio («moneta di banca commerciale»). Tale norma può essere tuttavia difficile da applicare per un CSD che gestisce un SS DLT, poiché tale CSD dovrebbe effettuare movimenti nei conti contante contemporaneamente alla consegna dei titoli registrati nel registro distribuito. Ai CSD che gestiscono un SS DLT dovrebbe pertanto poter essere consentito di richiedere un’esenzione temporanea dalla disposizione di tale regolamento riguardante il regolamento del contante al fine di sviluppare soluzioni innovative nell’ambito del regime pilota agevolando l’accesso alla moneta di banca commerciale o l’uso di «token di moneta elettronica». Il regolamento in moneta di banca centrale potrebbe essere considerato non pratico o possibile se la moneta di banca centrale non è disponibile per il regolamento su un registro distribuito.

(35)

Diversamente dai requisiti che si sono rivelati impraticabili in un ambiente di tecnologia a registro distribuito, i requisiti connessi al regolamento in contanti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 continuano ad applicare al di fuori del regime pilota. I gestori dell’infrastruttura di mercato DLT dovrebbero pertanto descrivere nei loro piani aziendali come intendono conformarsi al titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014 in caso di uscita dal regime pilota.

(36)

Il regolamento (UE) n. 909/2014 prevede che un CSD fornisca accesso a un altro CSD o ad altre infrastrutture di mercato su base non discriminatoria e trasparente. Fornire accesso a un CSD che gestisce un SS DLT può essere tecnicamente più complesso, oneroso o difficile da realizzare poiché l’interoperabilità dei sistemi esistenti con la tecnologia a registro distribuito non è ancora stata testata. Per un SS DLT dovrebbe pertanto anche essere possibile concedere un’esenzione da tale requisito se dimostra che l’applicazione di tale requisito è sproporzionata rispetto alle dimensioni delle attività dell’SS DLT.

(37)

Indipendentemente dal requisito per cui è stata chiesta l’esenzione, un CSD che gestisce un SS DLT dovrebbe dimostrare che l’esenzione richiesta è proporzionata e giustificata dall’uso della tecnologia a registro distribuito. L’esenzione dovrebbe essere limitata all’SS DLT e non dovrebbe riguardare altri sistemi di regolamento gestiti dallo stesso CSD.

(38)

Le infrastrutture di mercato DLT e i relativi gestori dovrebbero essere soggetti a requisiti aggiuntivi rispetto alle infrastrutture di mercato tradizionali. I requisiti aggiuntivi sono necessari per evitare i rischi connessi all’uso della tecnologia a registro distribuito o alle modalità con cui opererebbe l’infrastruttura di mercato DLT. Pertanto, un gestore di un’infrastruttura di mercato DLT dovrebbe stabilire un piano aziendale chiaro che specifichi dettagliatamente le modalità di utilizzo della tecnologia a registro distribuito e le condizioni regolamentari applicabili.

(39)

I gestori di infrastrutture di mercato DLT dovrebbero stabilire o documentare, a seconda dei casi, le norme sul funzionamento della tecnologia a registro distribuito da essi gestito, comprese le regole di accesso e ammissione al registro distribuito, le regole per la partecipazione dei nodi di validazione e la normativa per affrontare potenziali conflitti di interessi, nonché le misure di gestione del rischio.

(40)

Un gestore di un’infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere tenuto a fornire informazioni ai membri, ai partecipanti, agli emittenti e ai clienti sulle modalità con cui intende svolgere le sue attività e su come l’uso della tecnologia a registro distribuito si discosta dal modo in cui i servizi sono normalmente forniti da un sistema multilaterale di negoziazione tradizionale o da un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli.

(41)

Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero disporre di specifici dispositivi informatici e cibernetici efficaci riguardanti l’uso della tecnologia a registro distribuito. Tali strumenti dovrebbero essere proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità del piano aziendale del gestore dell’infrastruttura di mercato DLT. Tali strumenti dovrebbero inoltre garantire la continuità e la costante trasparenza, disponibilità, affidabilità e sicurezza dei servizi forniti, compresa l’affidabilità di eventuali smart contract utilizzati, indipendentemente dal fatto che tali smart contract siano creati dalla stessa infrastruttura di mercato DLT o da terzi in seguito a procedure di esternalizzazione. Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero inoltre assicurare l’integrità, la sicurezza, la riservatezza, la disponibilità e l’accessibilità dei dati memorizzati nel registro distribuito. L’autorità competente di un’infrastruttura di mercato DLT dovrebbe essere autorizzata a chiedere una verifica volta a garantire che gli strumenti informatici e cibernetici generali dell’infrastruttura di mercato DLT siano adatti allo scopo. I costi della verifica dovrebbero essere sostenuti dal gestore dell’infrastruttura di mercato DLT.

(42)

Qualora il piano aziendale di un gestore di un’infrastruttura di mercato DLT comporti la custodia dei fondi dei clienti, quali contanti o equivalenti in contanti, oppure degli strumenti finanziari DLT o dei mezzi di accesso a questi ultimi, anche sotto forma di chiavi crittografiche, l’infrastruttura di mercato DLT dovrebbe disporre di strumenti adeguati per salvaguardare tali beni. I gestori di infrastrutture di mercato DLT non dovrebbero utilizzare i beni dei clienti per conto di tali gestori, salvo previo consenso esplicito scritto dei clienti stessi. Le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero separare i fondi dei clienti e gli strumenti finanziari DLT, e i mezzi di accesso a tali risorse, dalle proprie risorse o dalle risorse di altri clienti. Gli strumenti informatici e cibernetici generali delle infrastrutture di mercato DLT dovrebbero garantire che le risorse dei clienti siano a prova di frode, attacchi informatici e altri gravi malfunzionamenti operativi.

(43)

Al momento della concessione di un’autorizzazione specifica, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT dovrebbero anche disporre di una strategia di uscita credibile nel caso in cui il regime pilota sia sospeso, l’autorizzazione specifica o ancora alcune delle esenzioni concesse siano revocate, o le soglie di cui al presente regolamento siano superati. Tale strategia dovrebbe includere la transizione o la riconversione delle loro operazioni di tecnologia a registro distribuito in infrastrutture di mercato tradizionali. A tal fine, i nuovi concorrenti o gestori di TSS DLT che non gestiscono un’infrastruttura di mercato tradizionale alla quale potrebbero trasferire gli strumenti finanziari DLT dovrebbero cercare di concludere accordi con i gestori delle infrastrutture di mercato tradizionali. Ciò è di particolare importanza per la registrazione degli strumenti finanziari DLT. Pertanto, i CSD dovrebbero essere soggetti a determinati requisiti per la messa in atto di tali accordi. Inoltre, i CSD dovrebbero concludere tali accordi in modo non discriminatorio e dovrebbero essere in grado di addebitare una commissione commerciale ragionevole basata sui costi effettivi.

(44)

Un’autorizzazione specifica concessa a un gestore di un’infrastruttura di mercato DLT dovrebbe seguire generalmente le stesse procedure previste per l’autorizzazione a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 o della direttiva 2014/65/UE. Tuttavia, nel presentare una domanda di autorizzazione specifica a norma del presente regolamento, il richiedente dovrebbe indicare le esenzioni richieste. Prima di concedere un’autorizzazione specifica a un’infrastruttura di mercato DLT, l’autorità competente dovrebbe fornire all’ESMA tutte le informazioni pertinenti. Ove necessario, l’ESMA dovrebbe emettere un parere non vincolante sulle esenzioni richieste o sull’adeguatezza della tecnologia a registro distribuito ai fini del presente regolamento. Tale parere non vincolante non dovrebbe essere considerato un parere ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’ESMA dovrebbe consultare le autorità competenti degli altri Stati membri nell’elaborazione del suo parere non vincolante. Con il suo parere non vincolante l’ESMA dovrebbe mirare a garantire la tutela degli investitori, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria. Al fine di garantire condizioni di parità e la concorrenza leale in tutto il mercato interno, il parere non vincolante e gli orientamenti dell’ESMA dovrebbero mirare a garantire la coerenza e la proporzionalità delle esenzioni concesse dalle diverse autorità competenti nell’Unione, anche nel valutare l’adeguatezza dei diversi tipi di tecnologie a registro distribuito utilizzate dai gestori ai fini del presente regolamento.

(45)

La registrazione dei titoli, la tenuta dei conti titoli e la gestione dei sistemi di regolamento sono attività disciplinate anche da disposizioni non armonizzate del diritto nazionale, come il diritto societario e il diritto mobiliare. È pertanto importante che i gestori delle infrastrutture di mercato DLT rispettino tutte le norme applicabili e consentano ai loro utenti di farlo.

(46)

L’autorità competente che esamina una domanda presentata da un gestore di un’infrastruttura di mercato DLT dovrebbe avere la possibilità di negare la concessione di un’autorizzazione specifica se vi sono motivi per ritenere che l’infrastruttura di mercato DLT non sarebbe in grado di rispettare le disposizioni applicabili stabilite dal diritto dell’Unione o le disposizioni del diritto nazionale che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, se vi sono motivi per ritenere che l’infrastruttura di mercato DLT costituirebbe un rischio per la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria, o se la domanda è un tentativo di eludere i requisiti esistenti.

(47)

Un’autorizzazione specifica concessa da un’autorità competente a un gestore di un’infrastruttura di mercato DLT dovrebbe indicare le esenzioni concesse a tale infrastruttura di mercato DLT. Essa dovrebbe essere valida in tutta l’Unione, ma solo per la durata del regime pilota. L’ESMA dovrebbe pubblicare sul proprio sito web un elenco delle infrastrutture di mercato DLT e un elenco delle esenzioni concesse a ciascuna di esse.

(48)

Le autorizzazioni specifiche e le esenzioni dovrebbero essere concesse su base temporanea, per un periodo massimo di sei anni a decorrere dalla data in cui è stata concessa l’autorizzazione specifica e dovrebbero essere valide solo per la durata del regime pilota. Il periodo di sei anni dovrebbe offrire ai gestori di infrastrutture di mercato DLT tempo sufficiente per adattare i loro modelli aziendali a qualsiasi modifica del regime pilota e operare nell’ambito del regime pilota in modo praticabile sotto l’aspetto commerciale. Ciò consentirebbe inoltre all’ESMA e alla Commissione di raccogliere un utile set di dati sul funzionamento del regime pilota a seguito della concessione di una massa critica di autorizzazioni specifiche e relative esenzioni, e di riferire in merito. Infine, ciò lascerebbe ai gestori di infrastrutture di mercato DLT il tempo di adottare le misure necessarie a cessare la loro attività o a passare a un nuovo quadro normativo a seguito delle relazioni emesse dall’ESMA e dalla Commissione.

(49)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti dovrebbero avere il potere di revocare un’autorizzazione specifica o eventuali esenzioni concesse a un’infrastruttura di mercato DLT, laddove sia stato rilevato un vizio nella tecnologia sottostante o nei servizi e nelle attività forniti dal gestore dell’infrastruttura di mercato DLT, se tale vizio ha maggior peso rispetto ai vantaggi offerti dal servizio e dalle attività in questione, o laddove il gestore dell’infrastruttura di mercato DLT abbia violato gli obblighi legati alle autorizzazioni o alle esenzioni concesse dall’autorità competente, o laddove il gestore dell’infrastruttura di mercato DLT abbia registrato strumenti finanziari che superano le soglie di cui al presente regolamento o che non sono conformi alle altre condizioni che si applicano agli strumenti finanziari DLT a norma del presente regolamento. Nel corso della sua attività, il gestore di un’infrastruttura di mercato DLT dovrebbe avere la possibilità di chiedere ulteriori esenzioni in aggiunta a quelle richieste al momento della domanda iniziale. In tal caso, le esenzioni supplementari dovrebbero essere richieste all’autorità competente, come quelle richieste al momento della richiesta di autorizzazione iniziale per l’infrastruttura di mercato DLT.

(50)

Poiché, nell’ambito del regime pilota, i gestori delle infrastrutture di mercato DLT sarebbero in grado di ricevere esenzioni temporanee da talune disposizioni della normativa vigente dell’Unione, essi dovrebbero cooperare strettamente con le autorità competenti e con l’ESMA durante il periodo in cui è valida la loro autorizzazione specifica. I gestori di infrastrutture di mercato DLT dovrebbero informare le autorità competenti in merito a qualsiasi modifica sostanziale dei piani aziendali e del personale critico, eventuali prove di attacchi informatici o altre minacce informatiche, frodi o gravi abusi, qualsiasi modifica delle informazioni fornite al momento della domanda iniziale di autorizzazione specifica, eventuali difficoltà tecniche od operative, in particolare quelle connesse all’uso della tecnologia a registro distribuito, ed eventuali rischi per la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria che non erano previsti nel momento in cui è stata concessa l’autorizzazione specifica. Per garantire la tutela degli investitori, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria, in caso di notifica di tale modifica sostanziale, l’autorità competente dovrebbe poter imporre all’infrastruttura di mercato DLT di presentare domanda di una nuova autorizzazione specifica o di una nuova esenzione o di adottare le misure correttive che l’autorità competente ritiene opportune. I gestori delle infrastrutture di mercato DLT dovrebbero inoltre fornire qualsiasi informazione pertinente all‘autorità competente su richiesta. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere all’ESMA le informazioni ricevute dai gestori di infrastrutture di mercato DLT e le informazioni sulle misure correttive.

(51)

I gestori di infrastrutture di mercato DLT dovrebbero presentare relazioni periodiche alle rispettive autorità competenti. L’ESMA dovrebbe organizzare discussioni su tali relazioni per consentire a tutte le autorità competenti in tutta l’Unione di acquisire esperienze sull’impatto dell’uso della tecnologia a registro distribuito e di capire se siano necessarie eventuali modifiche alla legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari per consentire l’uso della tecnologia a registro distribuito su scala più ampia.

(52)

Nel corso del regime pilota, è importante che il quadro e il suo funzionamento siano sottoposti a un monitoraggio e a una valutazione frequenti, al fine di massimizzare le informazioni per i gestori delle infrastrutture di mercato DLT. L’ESMA dovrebbe pubblicare relazioni annuali al fine di offrire agli operatori di mercato una migliore comprensione del funzionamento e dello sviluppo dei mercati e fornire chiarimenti sull’attuazione del regime pilota. Tali relazioni annuali dovrebbero includere aggiornamenti sulle tendenze e sui rischi più importanti. Tali relazioni annuali dovrebbero essere presentate al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

(53)

Tre anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, l’ESMA dovrebbe presentare una relazione alla Commissione contenente la sua valutazione del regime pilota. Sulla base della relazione dell’ESMA, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe valutare i costi e i benefici dell’estensione di tale regime per un ulteriore periodo di tempo ad altre tipologie di strumenti finanziari, modificando altrimenti il regime pilota, rendendo il regime pilota permanente proponendo opportune modifiche alla legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari o ponendo fine a tale regime pilota. Non sarebbe auspicabile avere due regimi paralleli per le infrastrutture di mercato basate sulla DLT e per quelle non basate sulla DLT. Se il regime pilota avrà successo, potrebbe essere reso permanente modificando la pertinente legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari per istituire un quadro unico coerente.

(54)

Nella vigente normativa dell’Unione in materia di servizi finanziari sono state individuate alcune potenziali lacune riguardanti la loro applicazione alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari. In particolare, le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 riguardanti taluni obblighi di comunicazione dei dati e di trasparenza pre- e post-negoziazione non sono adeguate agli strumenti finanziari emessi con una tecnologia a registro distribuito. I mercati secondari degli strumenti finanziari emessi mediante tecnologia a registro distribuito o tecnologia simile sono ancora nascenti e pertanto le loro caratteristiche possono differire da quelle dei mercati degli strumenti finanziari che utilizzano la tecnologia tradizionale. Le disposizioni contenute in tali norme tecniche di regolamentazione dovrebbero applicarsi a tutti gli strumenti finanziari, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. Pertanto, in linea con i mandati esistenti di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 di elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ESMA dovrebbe effettuare una valutazione esaustiva di tali norme tecniche di regolamentazione e proporre le modifiche eventualmente necessarie volte a garantire che le disposizioni ivi contenute possano essere efficacemente applicate agli strumenti finanziari DLT. Nell’effettuare tale valutazione, l’ESMA dovrebbe tenere conto delle specificità di tali strumenti finanziari DTL e dell’eventuale necessità di adattare le norme per consentire lo sviluppo di tali strumenti finanziari senza compromettere gli obiettivi delle disposizioni stabilite nelle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del regolamento (UE) n. 600/2014.

(55)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo degli ostacoli normativi allo sviluppo di infrastrutture di mercato DLT per le cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari integrati nella legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(56)

Il presente regolamento non pregiudica la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Allo stesso tempo, per quanto riguarda i soggetti autorizzati a norma della direttiva 2014/65/UE, dovrebbero essere utilizzati i meccanismi per la segnalazione di violazioni del regolamento (UE) n. 600/2014 o della direttiva 2014/65/UE, come stabilito da tale direttiva. Per quanto riguarda i soggetti autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, dovrebbero essere utilizzati i meccanismi per la segnalazione delle violazioni di tale regolamento stabiliti a norma del medesimo.

(57)

La gestione delle infrastrutture di mercato DLT potrebbe comportare il trattamento di dati personali. Ove, ai fini del presente regolamento, sia necessario trattare dati personali, tale trattamento dovrebbe avvenire conformemente al vigente diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali. Il presente regolamento non pregiudica i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2016/679 (14) e (UE) 2018/1725 (15). Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso il suo parere il 23 aprile 2021.

(58)

Il regolamento (UE) n. 600/2014 prevede un periodo transitorio nel corso del quale l’accesso non discriminatorio a una CCP o a una sede di negoziazione non si applicherebbe alle CCP o alle sedi di negoziazione che hanno chiesto alle rispettive autorità competenti di beneficiare delle disposizioni transitorie per quanto riguarda i derivati negoziati in borsa. Il periodo durante il quale una CCP o una sede di negoziazione poteva essere esentata dalla propria autorità competente dalle norme in materia di accesso non discriminatorio per quanto riguarda i derivati negoziati in borsa è scaduto il 3 luglio 2020. L’accresciuta incertezza e volatilità dei mercati ha inciso negativamente sui rischi operativi delle CCP e delle sedi di negoziazione e, di conseguenza, l’articolo 95 del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) ha rinviato di un anno, fino al 3 luglio 2021, la data di applicazione del nuovo regime di accesso aperto per le CCP o le sedi di negoziazione che offrono servizi di negoziazione e compensazione per quanto riguarda i derivati negoziati in borsa. I motivi del rinvio della data di applicazione del nuovo regime di accesso aperto non sono venuti meno. Inoltre, il regime di accesso aperto potrebbe essere contrario agli obiettivi strategici paralleli di promuovere la negoziazione e l’innovazione all’interno dell’Unione, in quanto potrebbe disincentivare l’innovazione nei derivati negoziati in borsa consentendo ai concorrenti, beneficiari dell’accesso aperto, di fare affidamento sulle infrastrutture e sugli investimenti degli operatori esistenti per l’offerta di prodotti concorrenti con bassi costi iniziali. Il mantenimento di un sistema in virtù del quale i derivati sono compensati e negoziati in un’entità integrata verticalmente è inoltre coerente con le tendenze internazionali ormai consolidate. La data di applicazione del nuovo regime di accesso aperto dovrebbe pertanto essere rinviata di altri due anni, fino al 3 luglio 2023.

(59)

Attualmente la definizione di «strumento finanziario» di cui alla direttiva 2014/65/UE non include esplicitamente gli strumenti finanziari emessi utilizzando una classe di tecnologie che supportano la registrazione distribuita di dati criptati, in particolare la tecnologia a registro distribuito. Per garantire la possibilità di negoziare tali strumenti finanziari sul mercato nell’ambito del quadro giuridico vigente, è opportuno modificare la definizione di strumenti finanziari di cui alla direttiva 2014/65/UE in modo da includerli.

(60)

Laddove il presente regolamento stabilisce il quadro regolamentare per le infrastrutture di mercato DLT, tra cui quelle che forniscono servizi di regolamento, il quadro regolamentare generale per i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD è stabilito nel regolamento (UE) n. 909/2014, che comprende disposizioni sulla disciplina del regolamento. Il regime della disciplina di regolamento include norme per la segnalazione dei mancati regolamenti, la riscossione e la distribuzione di penali pecuniarie nonché gli acquisti forzosi. A norma delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del regolamento (UE) n. 909/2014, le disposizioni sulla disciplina di regolamento si applicano dal 1o febbraio 2022. Tuttavia, i portatori di interessi hanno dimostrato che gli acquisti forzosi potrebbero aumentare la pressione di liquidità e i costi dei titoli a rischio di acquisto forzoso. Tale effetto potrebbe essere ulteriormente esacerbato in caso di volatilità del mercato. In tale contesto, l’applicazione delle norme sull’acquisto forzoso di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 potrebbe incidere negativamente sull’efficienza e la competitività dei mercati dei capitali nell’Unione. Tale incidenza potrebbe a sua volta comportare un maggiore scarto danaro-lettera, una minore efficienza del mercato e incentivi ridotti a prestare titoli sui mercati dei prestiti di titoli e sui mercati pronti contro termine e a regolare le operazioni con CSD stabiliti nell’Unione. Si prevede pertanto che i costi dell’applicazione delle norme sull’acquisto forzoso superino i potenziali benefici. Tenendo conto di questa potenziale incidenza negativa, è auspicabile modificare il regolamento (UE) n. 909/2014 per consentire una data di applicazione diversa per ciascuna misura della disciplina di regolamento, in modo che la data di applicazione delle norme sull’acquisto forzoso possa essere ulteriormente rinviata. Tale rinvio permetterebbe alla Commissione di valutare, nel contesto dell’imminente proposta legislativa di revisione del regolamento (UE) n. 909/2014, il modo in cui il quadro della disciplina del regolamento, in particolare le norme in materia di acquisto forzoso, debba essere modificato per tenere conto delle questioni succitate e affrontarle. Inoltre, un rinvio garantirebbe che i partecipanti al mercato, tra cui le infrastrutture di mercato DLT che sarebbero soggette al regime della disciplina di regolamento, non debbano sostenere due volte i costi di attuazione nel caso in cui tali norme siano modificate a seguito del riesame del regolamento (UE) n. 909/2014.

(61)

Poiché il funzionamento di un’infrastruttura di mercato DLT non dovrebbe compromettere le politiche climatiche degli Stati membri, è importante incoraggiare ulteriormente lo sviluppo nelle tecnologie a registro distribuito a basse emissioni o a zero emissioni e gli investimenti nelle stesse,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

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3. Standard correlati

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