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+Articolo 95 1. |
Articolo 95 1.Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento istituiscano un quadro di misure di mitigazione e meccanismi di controllo adeguati per gestire i rischi operativi e di sicurezza, relativi ai servizi di pagamento che prestano. Nell’ambito di tale quadro i prestatori di servizi di pagamento stabiliscono e gestiscono procedure efficaci di gestione degli incidenti, anche per quanto concerne l’individuazione e la classificazione degli incidenti operativi e di sicurezza gravi. Il primo comma lascia impregiudicata l’applicazione del capo II del regolamento (UE) 2022/2554:
a)
ai prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e d), della presente direttiva;
b)
ai prestatori di servizi di informazione sui conti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della presente direttiva;
c)
agli istituti di pagamento esentati a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, della presente direttiva; e
d)
agli istituti di moneta elettronica che beneficiano di un’esenzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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