+Articolo 238 2.

Articolo 238 2.

Quando il requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa figlia è calcolato sulla base di un modello interno approvato a livello di gruppo conformemente all’articolo 231 e l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa figlia ritenga che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dal predetto modello interno, e fino a quando l’impresa non risolve adeguatamente le riserve dell’autorità di vigilanza, quest’ultima può, nei casi di cui all’articolo 37, proporre di fissare una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di tale impresa figlia risultante dall’applicazione del predetto modello, o, in circostanze eccezionali in cui detta maggiorazione non sarebbe appropriata, di imporre all’impresa di calcolare il suo requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard. L’autorità di vigilanza discute le proprie proposte nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza e comunica le ragioni di dette proposte sia all’impresa figlia che al collegio delle autorità di vigilanza.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito