Articolo 96 2.
Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di origine fornisce senza indugio i pertinenti dettagli dell’incidente all’ABE e alla BCE. Tale autorità competente, previa valutazione della rilevanza dell’incidente per le altre autorità del medesimo, lo notifica di conseguenza a queste ultime. L’ABE e la BCE, in cooperazione con l’autorità competente dello Stato membro di origine, valutano la rilevanza dell’incidente per altre autorità nazionali e dell’Unione pertinenti e lo notificano di conseguenza a dette autorità. La BCE notifica ai membri del Sistema europeo delle banche centrali le questioni pertinenti al sistema di pagamento. Sulla base di tale notifica le autorità competenti adottano, se del caso, tutte le misure necessarie per proteggere la sicurezza immediata del sistema finanziario.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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