+Articolo 97 5.

Articolo 97 5.

Gli Stati membri provvedono a che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto consenta al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e al prestatore di servizi di informazione sui conti di fare ricorso alle procedure di autenticazione fornite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto all’utente di servizi di pagamento conformemente ai paragrafi da 1 e 3 e, qualora sia coinvolto il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, anche conformemente al paragrafi 1, 2 e 3.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito