+Articolo 103 1.

Articolo 103 1.

Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle misure di diritto nazionale di recepimento della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito