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+Articolo 32 bis 5. |
Articolo 32 bis 5.A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 8, e all'articolo 25, paragrafo 1, seconda frase, e all’articolo 25, paragrafo 2, seconda frase, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA. Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
a)
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
b)
sono corredate dei metadati seguenti:
i)
tutte le denominazioni del repertorio di dati sulle negoziazioni a cui le informazioni fanno riferimento;
ii)
se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del repertorio di dati sulle negoziazioni, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii)
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
iv)
un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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