+Articolo 32 bis 5.

Articolo 32 bis 5.

A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 8, e all'articolo 25, paragrafo 1, seconda frase, e all’articolo 25, paragrafo 2, seconda frase, del presente regolamento sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

a) 

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;

b) 

sono corredate dei metadati seguenti:

i) 

tutte le denominazioni del repertorio di dati sulle negoziazioni a cui le informazioni fanno riferimento;

ii) 

se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del repertorio di dati sulle negoziazioni, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii) 

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv) 

un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito