+Articolo 23 3.

Articolo 23 3.

L'alta dirigenza assicura in ogni momento che la procedura di valutazione interna della qualità creditizia funzioni correttamente.

L'alta dirigenza è informata periodicamente dei risultati delle procedure di valutazione interna della qualità creditizia, degli aspetti nei quali sono state rilevate carenze e dell'andamento delle iniziative e degli interventi intrapresi per rimediare alle carenze rilevate in precedenza.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito