Quando l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivo di ritenere che un intermediario assicurativo o riassicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio operante nel suo territorio in regime di libera prestazione dei servizi violi qualsiasi obbligo di cui alla presente direttiva, comunica tali considerazioni all’autorità competente dello Stato membro d’origine.
Dopo aver valutato le informazioni ricevute a norma del primo comma, l’autorità competente dello Stato membro d’origine adotta, se del caso e quanto prima, misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Essa informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante delle eventuali misure adottate.
Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d’origine o poiché dette misure risultano inadeguate o assenti, l’intermediario assicurativo o riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio continua ad agire in modo chiaramente deleterio per gli interessi generali dei consumatori dello Stato membro ospitante o per il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adottare opportune misure per prevenire nuove irregolarità, compresa, se strettamente necessaria, la possibilità di impedire all’intermediario di continuare a svolgere la propria attività sul suo territorio.
Inoltre l’autorità competente dello Stato membro d’origine o dello Stato membro ospitante può rinviare la questione all’EIOPA e richiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso, l’EIOPA può agire in conformità con i poteri conferitile da tale articolo.