+Articolo 13 1.

Articolo 13 1.

Gli Stati membri provvedono a che le società adottino misure adeguate per dialogare in modo efficace con i portatori di interessi, conformemente al presente articolo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito