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+Articolo 7 2 |
Articolo 7 22. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica in conformità dell’allegato IV ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui al medesimo allegato. Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti di accessibilità applicabili sia stata dimostrata con tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità e appongono la marcatura CE. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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