+Articolo 41 6

Articolo 41 6

6.   Qualsiasi persona presa in considerazione per la posizione di perito indipendente o nominata perito indipendente:

a)

pone in essere, conformemente ai codici etici e agli standard professionali applicabili, politiche e procedure volte a identificare ogni interesse effettivo o potenziale che possa essere considerato come interesse rilevante ai sensi del paragrafo 2;

b)

notifica senza indugio all'autorità che ha il potere di nomina o a un'altra autorità cui sia conferito il potere di svolgere il compito di cui al paragrafo 2 nello Stato membro in questione ogni interesse effettivo o potenziale che il perito indipendente ritiene possa, nell'ambito della valutazione dell'autorità, essere considerato quale interesse rilevante ai sensi del paragrafo 2;

c)

adotta misure appropriate per garantire che nessuno dei membri del personale o degli altri addetti alla valutazione abbia interessi rilevanti del tipo di cui al paragrafo 2.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
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