+Articolo 65 5

Articolo 65 5

5.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE si scambiano le informazioni aggiuntive necessarie per agevolare la stesura del piano di risoluzione di gruppo e la valutazione della possibilità di risoluzione, fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui agli articoli 90 e 98 della medesima direttiva.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
  • EULAW_DA -

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