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+Articolo 65 5 |
Articolo 65 55. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE si scambiano le informazioni aggiuntive necessarie per agevolare la stesura del piano di risoluzione di gruppo e la valutazione della possibilità di risoluzione, fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui agli articoli 90 e 98 della medesima direttiva. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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