+Articolo 78 1

Articolo 78 1

1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo prepara un progetto di relazione sui rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, e lo trasmette all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione delle filiazioni e delle giurisdizioni in cui sono ubicate succursali significative.

Essa può anche sottoporre il progetto di relazione agli altri membri del collegio di risoluzione e osservatori, se del caso e secondo le modalità concordate e descritte nel dettaglio nelle modalità e procedure scritte di funzionamento del collegio di risoluzione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
  • EULAW_DA -

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